L’art. 36, comma 1 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede una nuova modalita’ di trasferimento delle partecipazioni di societa’ a responsabilita’ limitata.
In particolare, stabilisce che gli atti in questione possano essere sottoscritti in forma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed essere depositati entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e’ stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, comma 2 quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
La disposizione fa “salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma”. Lo specifico riferimento al regime fiscale di tassazione evidenzia la volonta’ del legislatore di estendere il trattamento fiscale delle partecipazioni societarie con sottoscrizione autentica di cui al citato art. 2470, secondo comma, del codice civile, agli atti di trasferimento sottoscritti con firma digitale. Di conseguenza, questi atti debbono intendersi soggetti a registrazione in termine fisso ex art. 11 della Tariffa Parte I, allegata al testo unico.delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (di seguito T.U.R.). Ai fini dell’individuazione del termine per la richiesta di registrazione, il documento informatico dovra’ essere munito di marcatura temporale al momento dell’apposizione, a cura delle parti, dell’ultima firma digitale.
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Art. 16 Legge 2/2009
Comma 10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 200, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all’art. 36, comma 1-bia, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonchè al contestuale pagamento telematico dell’imposta dagli stessi liquidata e sono altresi’ responsabili ai sensi dell’art. 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In materia d’imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall’art. 1, comma 1-bis. 1, numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle Finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.
Comma 10-ter.Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate sono stabiliti i termini e le modalita’ di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis.
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Provvedimento Agenzia delle Entrate Prot. 42914/2009
Definizione delle modalità e dei termini per l’effettuazione per via telematica degli adempimenti di cui all’articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. Soggetti obbligati alla registrazione per via telematica
1.1. Gli intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati, ai sensi dell’articolo 16, comma 10-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a chiedere la registrazione, per via telematica, degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché a disporre il pagamento telematico delle relative imposte autoliquidate. Gli intermediari sono responsabili ai sensi dell’articolo 57, commi 1 e 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. Requisiti degli intermediari ai fini della registrazione
2.1. Per l’esecuzione degli adempimenti di cui al punto 1.1. gli intermediari, se sprovvisti dell’abilitazione al servizio telematico Entratel dell’Agenzia delle entrate, presentano apposita domanda all’ufficio territorialmente competente della stessa, corredata da autocertificazione con cui attestano la loro iscrizione all’Albo e, in conformità con le prescrizioni di cui al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni, l’assenza di provvedimenti di sospensione o di radiazione.
3. Requisiti dell’atto di trasferimento delle partecipazioni societarie
3.1. L’atto di trasferimento delle partecipazioni di cui all’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve recare i seguenti ulteriori elementi distintivi:
a) la firma digitale dell’intermediario, quale soggetto obbligato a richiedere la registrazione;
b) la marca temporale apposta al momento dell’ultima firma digitale delle parti.
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L’art. 14 comma 8, della Legge 183/2011
chiarisce che per le cessioni delle quote delle S.r.l. a cura dei commercialisti non è necessario l’intervento del notaio per l’autentica sulle firme digitali.