L’art. 20 comma 8 del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, entrato in vigore il 25 giugno 2014, ha abbrogato il secondo comma dell’art. 2477 c.c., rendendo non più obbligatorio la nomina dell’organo di controllo nel caso in cui il capitale sociale di una Srl o Coop sia uguale o superiore a quello minimo previsto per le Società per Azioni – Spa (ora fissato a euro 50.000,00 a seguito della modifica dell’art. 2327 del c.c. con l’art. 20 comma 7 del medesimo decreto legge).
Rimane invariato il comma 3 dell’art. 2477 del c.c. che prevede le altri condizioni in cui rimane l’obbligo della nomina dell’organo di controllo:
- società tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- sociètà controlla altra società con obbligo della revisione legale dei conti;
- società che supera per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dal comma 1 dell’art. 2435 bis. c.c. (1. totale attivo stato patrimoniale 3.125.000,00 euro – 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.250.000,00 euro – 3. numero dipendenti occupati in media nell’esercizio di 50 unità)