I decreti del Ministero dello Sviluppo Economico D. Lgs 26.03.2010, n. 59, e il DM attuativo del 26.10.2011 (entrati in vigore il 12 maggio 2012) hanno soppresso i ruoli mediatori, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri, stabilendo che:

  1. Le imprese che svolgono l’attività di agenti e rappresentanti di commercio, mediatori immobiliari, mediatori marittimi, spedizionieri devono depositare al Registro delle Imprese, entro il 12 maggio 2013, i dati aggiornati delle sedi, delle unità locali e dei soggetti abilitati che svolgono l’attività per conto dell’impresa (preposto), pena l’inibizione dell’attività.
    La comunicazione può essere firmata digitalmente dal soggetto obbligato, dal procuratore speciale munito di apposita procura o dal commercialista/esperto contabile incaricato.
  2. Le persone fisiche che risultano iscritte nei rispettivi ruoli ma non svolgono attualmente l’attività di agenti e rappresentanti di commercio, mediatori immobiliari, mediatori marittimi devono iscriversi entro il 12 maggio 2013 nell’apposita sezione REA al fine di salvaguardare i propri requisiti professionali (tale adempimento non riguarda gli spedizionieri).
    In caso di mancata iscrizione entro il termine indicato l’iscrizione nel soppresso ruolo costituirà requisito professionale per iniziare l’attività nei successivi 4 anni per i mediatori e nei successivi 5 anni per gli agenti e rappresentanti di commercio, dall’entrata in vigore dei decreti (12 maggio 2012). Questa denuncia deve essere obbligatoriamente firmata digitalmente dalla persona fisica che chiede l’iscrizione.
  3. Coloro che intendono iniziare l’attività di agenti e rappresentanti di commercio, mediatori immobiliari, mediatori marittimi, spedizionieri devono presentare al Registro delle Imprese della provincia dove intendono esercitare l’attività apposita segnalazione di inizio attività SCIA (per ogni sede o unità locali come previsto dall’art. 4 del DM 26.10.11) nominando almeno un soggetto, amministratore o preposto in possesso dei requisiti morali e professionali idonei allo svolgimento dell’attività.

Il precedente termine del 12 maggio è stato prorogato al 30 settembre 2013 con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2013.

La  Circolare 3662/C del 10 ottobre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico – reca indicazioni alle CCIAA relative alla gestione dell’attività di aggiornamento dei soppressi ruoli camerali, dopo la scadenza del termine ultimo di adempimento del 30 settembre 2013.

Le imprese che erano in attività alla data del 12 maggio 2012 e che non hanno provveduto ad aggiornare la loro posizione al Registro delle Imprese/REA alla scadenza del termine di proroga del 30 settembre 2013, sono soggette ad avvio di un procedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività da parte del Conservatore del Registro delel Imprese. Alle stesse imprese verrà quindi assegnato un termine di almeno 30 giorni per aggiornare la loro posizione. Scaduto tale termine, in assenza di adeguamento, si procederà al divieto di prosecuzione dell’attività, divieto che ove venisse disatteso, comporterà l’applicazione della sanzione per esercizio abusivo dell’attività (legge n. 39/1989, legge n. 204/1985, ecc.). In caso invece l’impresa si adegui, nei termini fissati dal Conservatore o prima che ricevi il procedimento di inibizione, si vedrà accetata la propria richiesta, sepur tardiva, e sarà soggetta al pagamento della sanzione REA.

Per quanto riguarda le persone fisiche che risultano inattive alla data del 12 maggio 2012 e che non hanno provveduto ad aggiornare la loro posizione all’apposita sezione del REA alla scadenza del termine di proroga 30 settembre 2013 non potranno richiedere l’iscrizione nell’apposita sezione REA. Tuttavia, nei quattro anni successivi alla data del 12 maggio 2012 per i mediatori o nei cinque anni successivi per gli agenti e rappresentanti, potranno fa valere la loro pregressa iscrizione nel sospeso ruolo quale requisito professionale per un futuro avvio dell’attività.

Sull’argomento  è intervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico  con apposito Parere n. 97453 del 07/04/2016, nel quale conferma che i soggetti iscritti nel soppresso ruolo che non hanno provveduto alla loro iscrizione nella sezione speciale persone fisiche del REA entro il 30 settembre 2013 conservano fino al 12 maggio 2016 la possibilità di far valere come requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività la loro vecchia iscrizione nel soppresso ruolo.
Nella stessa circolare il Ministero precisa, inoltre, che i titoli professionali qualificanti (titolo di studio, corso ed esame come previsto dalla legge n. 57 del 2001) sono titoli definitivi e non a scadenza che possono quindi essere fatti valere anche oltre il 12 maggio 2016.

 

Con la legge 21 settembre 2018, n.108 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n.91 del 25 luglio 2018), per la sola categoria degli Agenti e Rappresentanti di commercio  sono stati riaperti i termini per aggiornare telematicamente la loro posizione nel RI/REA, fino alla data del 31 dicembre 2018 potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso ruolo quale requisito professionale abilitante all’attività, ovvero per transitare nell’apposita sezione REA ai fini del mantenimento per eventuale futuro, avvio o ripresa della stessa. Sulla normativa è intervenuto, anche il Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare n. 3709/C del 19/10/2018.

 

La legge 145/2018, comma 1134, lettera b) – (Legge di bilancio 2019 in vigore dall’ 01/01/2019):
“Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all’articolo 43, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «, prima del 31 dicembre 2018,» sono soppresse;
b) i termini per l’iscrizione e l’aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data del 31 dicembre 2019.”

Agenti e rappresentanti di commercio, mediatori e spedizionieri – Nuove modalità di accesso all’attività

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