DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2008 Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese. (GU n. 304 del 31-12-2008 )
Il 31 dicembre 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM attuativo del formato XBRL, ma l’art. 3 c. 1 stabilisce che l’obbligo di adottare il nuovo formato riguarda le società che hanno l’esercizio in corso al 31 marzo 2008 e che lo chiudono successivamente alla pubblicazione delle tassonomie sul sito internet www.xbrl.org/it/ da ufficializzare in una successiva pubblicazione in G.U. come da art. 5 c. 6.
Art. 3. Decorrenza e soggetti obbligati
c. 1. L’obbligo di adottare le modalità di presentazione nel formato elettronico elaborabile si applica ai bilanci e ai relativi allegati riferiti all’esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le imprese che chiudano l’esercizio successivamente alla pubblicazione sul sito XBRL delle specifiche di cui all’art. 5, comma 1.
Sono escluse, in fase di prima applicazione, le seguenti tipologie societarie:
- società quotate in mercati regolamentati
- le società anche non quotate che redigono i bilanci avvalendosi dei principi contabili internazionali così come previsto dal d.lgs. n. 38 del 28/2/05
- società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art.1 d.lgs.7/9/05 n. 209
- Istituti bancari tenuti a redigere i bilanci secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87
- società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77
- società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo
- società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1
- società esercenti altre attività finanziarie indicate nell’articolo 59, comma 1, lettera b), della legge 19 febbraio 1992, n. 142
- società controllate incluse nel consolidato delle società di cui ai punti precedenti
- sedi secondarie di società estere
- società che depositano un consolidato redatto all’estero avvalendosi dell’art. 27 del d.lgs.127/91, solo in relazione al suddetto bilancio.
Art. 5. Formato dei bilanci d’esercizio e consolidati
c. 4. A partire dalle date di disponibilità sul sito XBRL delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio, il formato elaborabile di quest’ultimo costituisce il documento destinato alla pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.
c. 6. Le date di cui al comma 4 sono comunicate dal CNIPA al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede a renderle pubbliche mediante apposito avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il 16 febbraio 2009 sono state pubblicate le tassonomie relative al formato Xbrl, che sarà il nuovo formato elettronico obbligatorio con cui depositare i bilanci al registro delle imprese. La ratifica delle date di pubblicazione nel sito in Gazzetta Ufficiale non è ancora avvenuta, pertanto la modalità di deposito in XBRL non può considerarsi ancora obbligatoria e non è possibile definire quali siano i bilanci d’esercizio interessati dal nuovo formato.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – COMUNICATO
Disponibilita’ delle tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro delle Imprese. (GU n. 48 del 27-2-2009 )
In sede di prima applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2008, recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese», pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304, il Centro Nazionale per l’Informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), avendo individuato il proprio sito www.cnipa.gov.it ai fini di cui all’art. 2, comma 1, lettera m), all’art. 3, comma 3, e all’art. 5, comma 4, del predetto decreto, ha comunicato che dal giorno 16 febbraio 2009 sono disponibili sul predetto sito (alla pagina http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Normativa/Tassonomia XBRL/) le tassonomie dei documenti che compongono il bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del medesimo decreto.
Conseguentemente, l’obbligo di adottare le modalita’ di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile si applica a partire dai bilanci e dai relativi allegati riferiti all’esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le sole imprese che chiudano l’esercizio successivamente alla data del 16 febbraio 2009 in cui e’ avvenuta la predetta pubblicazione, con le eccezioni e le modalita’ di prima applicazione di cui al medesimo art. 3, commi 2 e 3.
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Nota Integrativa in Xbrl solo per bilanci approvati dal 3 marzo 2015
Con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2014 il ministero dello Sviluppo economico informava che sul sito dell’Agid era disponibile la nuova versione 2014-11-17 delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio. «A decorrere dal 3 marzo 2015 – chiariva quindi il ministero -, l’obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie».
L’obbligo del formato Xbrl per la nota integrativa scatta solo per i bilanci approvati dal 3 marzo 2015 . Quelli approvati prima di tale data, quindi, potranno ancora avere la nota integrativa in formato Pdf, anche se depositati in data successiva.
Lo ha discusso il consiglio direttivo dell’Associazione Xbrl Italia, che, in una riunione tenutasi il 16 febbraio, ha affrontato il tema della data di entrata in vigore dell’obbligo di deposito della nota integrativa secondo la nuova tassonomia Xbrl. La decisione del consiglio direttivo di Xbrl Italia ha tenuto conto sia della proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di considerare, al fine di evitare difficoltà operative per le imprese, la data del 3 marzo quale data di approvazione e non di deposito, sia della disponibilità di Unioncamere e Infocamere ad accettare il deposito dei bilanci in formato xbrl con la vecchia tassonomia 2011-01-04 e la nota integrativa secondo il vecchio formato Pdf e , esclusivamente se approvati entro il 2 marzo 2015. Il consiglio direttivo di Xbrl Italia ha deciso che la nota integrativa in Pdf sarà ammessa, a prescindere dalla data d’approvazione, anche per i rendiconti relativi a periodi amministrativi chiusi prima del 31 dicembre 2014.