La legge finanziaria 2008 prevede che i fornitori delle pubbliche amministrazioni devono emettere, trasmettere, conservare a norma le fatture, note, parcelle ecc. emesse nei confronti della PA (pubbliche amministrazioni) e degli enti pubblici nazionali, esclusivamente in forma elettronica.
Il Decreto del 3 aprile 2013 n. 55 prevede che a partire dal 6 giugno 2014 le amministrazioni centrali non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, mentre per le amministrazioni locali, il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89) fissa il termine di decorrenza al 31 marzo 2015.
La trasmissione delle fatture elettroniche deve essere effettuata attraverso il Sistema d’Interscambio (SDI), un sistema di ricezione, e di successivo inoltro alle amministrazioni destinatarie affidato all’Agenzia delle Entrate.
La FatturaPA ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 deve avere i seguenti requisiti:
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contenuto rappresentato in formato XML, unico formato accettato dal Sistema di Interscambio;
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apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura per garantirne l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto;
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riferimento temporale in fase di emissione (data e ora di emissione);
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contenuto immodificabile dall’emissione alla conservazione;
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leggibilità e consultabile nel tempo del documento.
La Legge di stabilità del 2013 prevede che le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, è necessario quindi la conservazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale .