La legge 28 gennaio 2009 n. 2 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185″, all’art’16 prevede:
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l’obbligo per le società di comunicare al registro imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata: comma.6. Le Imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro delle Imprese e le sue successive ed eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
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l’obbligo per i professionisti di comunicare ai respettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata: comma.7. I Professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli Ordini e i Collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
- Il termine per il deposito di tale adempimento, precedentemente fissato al 29 novembre 2011, è stato prorogato al 30 giugno 2012 (art. 37 del DL n. 5/2012 in vigore dal 10/02/2012 – G.U. n. 33 del 09/02/2012).
- La Legge del 4 aprile 2012 n. 35 di conversione al D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 dopo il comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, ha inserito il seguente comma:
“6-bis. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata”. (superando pertanto la proroga fino al 30 giugno).
La Legge del 17 dicembre 2012 n. 221 di conversione con modificazioni al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 ha confermato l’art. 5:
- L’obbligo per le Imprese Individuali di nuova iscrizione di comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). Dal 20 ottobre 2012 tutte le nuove iscrizioni al Registro delle Imprese devono contenere anche la comunicazione dell’indirizzo P.E.C.
- L’obbligo per le Imprese Individuali già iscritte nel Registro delle Impresealla data del 19 ottobre 2012 di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) entro il 30 giugno 2013 (termine precedente 31.12.2013). Tutte le domande di modifiche presentate al Registro delle Imprese da parte delle imprese individuali che non abbiano adempiuto a tale obbligo, a partire dal 01 luglio 2013, saranno sospese per 45 giorni in attesa che la stessa sia integrata con la comunicazione della P.E.C., trascorso tale periodo in mancanza di integrazione la domanda verrà annullata e si intenderà non presentata.
Con Lettera-Cirocolare 09 maggio 2014 protocollo 77684 il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce la necessità della esclusività della PEC ad una singola impresa (sia essa in forma societaria ovvero individuale).
Riportiamo di seguito la parte saliente di tale Lettera-Circolare:
La scrivente ha già avuto occasione di chiarire, a tale riguardo (v. la nota prot. n. 120610 del 16 luglio 2013, all. 1), che precedenti indicazioni operative fornite in passato – secondo cui era possibile, per le imprese, indicare l’indirizzo di PEC di un terzo ai fini dell’adempimento pubblicitario in parola – sono da ritenersi oramai superate alla luce della successiva evoluzione normativa, risultando oggi indubitabile che per ogni impresa (sia essa societaria o individuale) debba essere iscritto, nel Registro delle Imprese, un indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente riconducibile. …………………….