Iscrizione REA Associazioni

Associazioni e fondazioni con attività economica sussidiaria

In presenza di associazioni o fondazioni che svolgono un’attività economica in forma marginale e sussidiaria, rispetto allo scopo principale benefico, assistenziale, culturale etc., vi è l’obbligo di iscriversi nel REA (repertorio economico amministrativo) oltre all’attivazione del numero di partita iva.

Non sono tenuti all’iscrizione al REA e all’ apertura di una posizione IVA tutti quegli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale o attività commerciale in maniera occasionale.

L’articolo 1 decreto IVA prevede che l’iva si applichi sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’ esercizio di impresa. L’articolo l’articolo 4 chiarisce che, per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2134 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma d’impresa.

L’amministrazione finanziaria con R.M. N. 112/E/02 ha affermato che l’attività svolta dall’ente non commerciale, per essere considerata non rilevante ai fini fiscali, deve necessariamente possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. l’attività non deve rientrare tra quelle elencate nell’art. 2195 del c.c.;
  2. la prestazione di servizi deve essere conforme alle finalità istituzionali, cioè deve perseguire le finalità indicate nell’atto costitutivo/statuto dell’ente non commerciale;
  3. l’attività deve essere svolta senza un’organizzazione predisposta appositamente per la sua gestione;
  4. i corrispettivi non devono eccedere i costi di diretta imputazione, in pratica devono remunerare le spese senza che rappresentino un utile per l’ente.

Tipico esempio è quello delle associazioni sportive dilettantistiche che effettuano attività di sponsorizzazione che genera incassi di proventi o dei circoli che esercitano la somministrazione a pagamento ai propri associati.

Ricordiamo inoltre che per le attività si somministrazione, anche se rivolta ai soli associati, è necessario inoltrare una Scia al SUAP di competenza ai fini sanitari.

Modello Unificato Scia

Scia Unica dal 30 giugno 2017

La Conferenza Unica nella seduta del 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l’ANCI e l’UPI ha sancito il seguente accorto nei termini sotto indicati:

Art. 1 (Modulistica unificata e standardizzata)

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sono adottati i moduli unificati e standardizzati di cui all’ allegato 1 in materia di attività commerciali e assimilate e all’allegato 2 in materia di attività edilizia, nonché le relative istruzioni operative sull’utilizzo della nuova modulistica. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell’articolo 24, commi 2-bis, 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le Regioni adeguano entro il 20 giugno 2017, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I Comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il 30 giugno 2017. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

3. Le Regioni e i Comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli.

Art. 2 (Norma finale)

1. Con successivi accordi si procede al completamento dell’adozione dei moduli unificati e standardizzati per le attività di cui alla Tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, tenendo conto della frequenza dei procedimenti e delle attività, nonché agli eventuali aggiornamenti della modulistica già adottata.

Conservazione a norma dei messaggi PEC

Tutti i messaggi di posta certificata sono validi e opponibili ai terzi fino alla scadenza del certificato con cui il certificatore/gestore del servizio ha firmato digitalmente i messaggi (di solito i certificati hanno validità di tre anni dalla data del rilascio), qualora si voglia prolungare la validità legale dei messaggi, occorre apporre una marcatura temporale digitale prima che il certificato di firma sia giunto a scadenza. Tale marcatura temporale digitale prolunga la validità legale di dieci/venti anni, a partire dalla data di marcatura.

Il servizio di conservazione a norma dei messaggi di posta certificata offerto da parte di Infocert  marca temporalmente i messaggi e li archivia sui proprie server, da dove è possibile consultarli via web o estrarli per eventuale presentazione presso le autorità giudiziarie.

Le caselle PEC legalmail di Infocert hanno la possibilità di configurare un archivio di sicurezza che funge da backup dei messaggi, tale archivio non è da confondere con l’archiviazione sostitutiva  di cui sopra.

Commercio di cose antiche o usate

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222Pubblicato in data 26 novembre 2016 sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26.11.2016  con l’art. 6 – Disposizioni finali,  abroga l’art. 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  (non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all’autorità locale di Pubblica Sicurezza – Ex. TULPS – Testo unico leggi di pubblica sicurezza).

Pertanto, dal 11.12.2016 (entrata in vigore del decreto), i commercianti che intendono vendere cose antiche aventi valore artistico o usate non devono più presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ex art. 126 R.D. 18/6/31 n. 773, ma la sola segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa o forme speciali di vendita.
Conseguentemente, non è più dovuta la vidimazione dei REGISTRI di carico e scarico beni antichi e usati, di cui all’art. 247 del Regolamento di Pubblica Sicurezza – R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

 

Registro Carico e Scarico

Coloro i quali esercitano il commercio di cose antiche o usate, pur essendo legittimati ad avviare le relative attività senza dover sottostare a controlli nella fase di accesso al settore, saranno comunque tenuti ad annotare le relative transazioni sul registro previsto dal citato articolo 128 del TULPS. (Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 26/3/2018 n. 120995)