Reti d’Impresa

Nella nuova Modulistica Registro Imprese Fedra 6.6 è prevista la gestione di pratiche per Reti d’impresa (art. 42 DL 78/2010- L.122/2010). La normativa, stabilisce che il contratto di rete, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e’ soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui e’ iscritto ciascun partecipante, e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e’ stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

Per semplificare l’iscrizione del contratto nella sezione del registro delle imprese,  le imprese partecipanti scelgono l’impresa di riferimento, e solo questa presentara’ l’iscrizione completa del contratto di rete, mentre le altre imprese partecipanti presenteranno una comunicazione riportante nella modulistica solo gli estremi di registrazione, il nome del contratto e il codice fiscale dell’impresa di riferimento.

Si precisa che l’impresa di riferimento puo’ essere diversa dal soggetto mandatario comune previsto dalla normativa.

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Reti d’Impresa – Art. 42 DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010

1. (( Soppresso ))
2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi ((dei commi successivi )) competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonche’ la possibilita’ di stipulare convenzioni con l’A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 2-bis. Il comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e’ sostituito dal seguente:
«4-ter. Con il contratto di rete piu’ imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita’ innovativa e la propria competitivita’ sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni
o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu’ attivita’ rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto puo’ anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
b) l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacita’ competitiva dei partecipanti e le modalita’ concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalita’ di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonche’ le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento puo’ avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalita’ di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o piu’ parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonche’ le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l’organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento nonche’ all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita’ o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita’ della provenienza;
f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e’ stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonche’, se il contratto prevede la modificabilita’ a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalita’ di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo».
2-ter. Il comma 4-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e’ sostituito dal seguente:
«4-quater. Il contratto di rete e’ soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui e’ iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e’ stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari».
2-quater. Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell’esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva e’ utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete. L’asseverazione e’ rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto.
L’Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non puo’, comunque, superare il
limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
2-quinquies. L’agevolazione di cui al comma 2-quater puo’ essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare; per il periodo di imposta successivo l’acconto delle imposte dirette e’ calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All’onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2011 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l’anno 2011 e a 14 milioni di euro per l’anno 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l’anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-sexies. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalita’ di attuazione dell’agevolazione di cui al comma 2-quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2-quinquies.
2-septies. L’agevolazione di cui al comma 2-quater e’ subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. ))

Sindaco Unico nelle Srl e Spa

La Legge 35/2012 di conversione con modificazioni del DL 5/2012, ed entrata in vigore il 07.04.2012, ha modificato l’art. 2477 del c.c. (Sindaco e revisione legale dei conti) apportando delle modifiche alla nuova disciplina riguardante l’iscrizione del sindaco unico nelle SRL e nelle SPA.

Per le SRL (art. 2477 c.c.) viene confermato quanto già stabilito dall’art. 35 del  DL  n. 5/12:

L’atto costitutivo puo’ prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo  o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo e’ costituito da un solo membro effettivo. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se:

  • il capitale sociale è pari o superiore a quello minimo stabilito per le Società per Azioni

oppure se, per la società, ricorrono i seguenti presupposti:

  • la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
  • per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis.

Per le SPA (art. 2397 c.c.)
L’art 14 della legge 183/2011 aveva introdotto la possibilità anche per le SPA di nominare, entro certi parametri , il sindaco unico, confermato con modifiche dall’art. 35 del DL 5/2012, ma la Legge n. 35/2012, che è entrata in vigore il 7/4/2012, non ha confermato quanto previsto dall’art. 35 DL 5/2012, abrogando di fatto il comma 3 dell’art. 2397 c.c., introdotto dall’art. 14 della legge n. 183/2011, pertanto per le Spa la nomina del  collegio sindacale rimane sempre obbligatorio.

 Norme di riferimento

Legge 12 novembre 2011, n. 183 – art. 14 co. 13 e 14

Co. 13. L’articolo 2477 del codice civile e’ cosi’ sostituito:

Art. 2477. – (Sindaco e revisione legale dei conti).

L’atto costitutivo puo’ prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.

La nomina del sindaco e’ obbligatoria se il capitale sociale non e’ inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del sindaco e’ altresi’ obbligatoria se la societa’:

a) e’ tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una sociata’ obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis.

L’obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di societa’ per azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e’ esercitata dal sindaco.

L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Co. 14. All’articolo 2397 del codice civile e’ aggiunto , in fine, il seguente comma:

Per le societa’ aventi ricavi o patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro lo statuto puo’ prevedere che l’organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

DL 9 febbraio 2012, n. 5 – art. 35

1. L’articolo 2397, terzo comma, del codice civile e’ sostituito dal seguente:

Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

2. All’articolo 2477 del codice civile:

a) il primo comma e’ sostituito dal seguente:

L’atto costitutivo puo’ prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo  o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo e’ costituito da un solo membro effettivo.

b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole:

“del sindaco” sono sostituite dalle seguenti:  “dell’organo di controllo o del revisore”;

c) il quinto comma e’ sostituito dal seguente:

“Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le societa’ per azioni”.

Nuove specifiche tecniche programmi per comunicazioni al Registro delle Imprese

Con Decreto direttoriale del 18 ottobre 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del Registro delle imprese/REA.

La nuove specifiche tecniche (versione 6.7) sono entrate in vigore dal 1° febbraio 2014 e saranno obbligatoria dal 1° aprile 2014, di conseguenza, è obbligatorio utilizzare i programmi informatici che hanno recepito le nuove specifiche tecniche, come la nuova release del software ComUnica Starweb, del software Fedra (FedraPlus 06.70) o altri programmi equivalenti.
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Con Decreto direttoriale del 29 novembre 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le nuove specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del Registro delle imprese/REA.

Le nuove specifiche tecniche sono entrate in vigore dal 9 marzo 2012 e saranno obbligatorie dall’8 maggio 2012, di conseguenza, i programmi informatici creati sulla base delle precedenti specifiche Fedra Plus 6.5 e software equivalenti non potranno più essere utilizzati.
Inoltre la nuova releas del software FedraPlus 6.6 non contiene più i modelli digitali relativi alle imprese individuali (I1 e I2), pertanto per tutti gli adempimenti riguardanti le imprese individuali, dovrà essere necessariamente utilizzato il programma  ComunicaStarweb o programmi equivalenti.

Servizi PBR

Sportello Telematico Pratiche Amministrative – Comunicazione Unica

Dal 2010 grazie alla Comunicazione Unica gestiamo contemporaneamente gli adempimenti telematici nei confronti delle Camere di Commercio, dell’Agenzia delle Entrate, dell’INAIL, dell’INPS e dei SUAP.

  • Sportello Telematico Comunicazione Unica (Registro Imprese – Agenzia Entrate –  INPS – INAIL – SUAP)
  • Sportello Telematico Certificati e Visure delle CCIAA Italiane
  • Ufficio Registrazione InfoCert – rilascio firma digitale
  • Distributore InfoCert PEC – posta elettronica certificata
  • Intermediari Agenzia Entrate – registrazione telematica contratti d’affitto
  • Scia Telematica SUAP dei Comuni Italiani
  • Servizi su tutto il territorio nazionale

Società semplificata a responsabilità limitata

Accesso dei giovani alla costituzione di societa’ a responsabilita’ limitata

L’art. 3 del Decreto Legge n. 1 del 24/01/2012 , ha introdotto la possibilità di costituire un nuovo modello di società: la Società semplificata a responsabilità limitata’ (nuovo art. 2463 bis c.c.).

Con decreto interministeriale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard delle società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

Il decreto interministeriale n. 138 del 23/06/2012, che ha approvato lo statuto standard della Srl semplificata, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14/08/2012 ed è entrato in vigore il 29/08/2012.

Art. 2463-bis

La società semplificata a responsabilità limitata puo’ essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta’ alla data della costituzione.

L’atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di societa’ semplificata a responsabilita’ limitata e il comune ove sono poste la sede della societa’ e le eventuali sedi secondarie;

3) l’ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8 ) del secondo comma dell’articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione.

L’atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e’ stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2329. L’iscrizione e’ effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

L’ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all’iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l’articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l’iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l’iscrizione con decreto.

Il verbale recante modificazioni dell’atto costitutivo deliberate dall’assemblea dei soci e’ redatto per scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto. L’atto di trasferimento delle partecipazioni e’ redatto per scrittura privata ed e’ depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e’ stabilita la sede sociale.

Quando il singolo socio perde il requisito d’eta’ di cui al primo comma, se l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della societa’, e’ escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l’articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di eta’ in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l’assemblea per deliberare la trasformazione della societa’, in mancanza si applica l’articolo 2484.

La denominazione di societa’ semplificata a responsabilita’ limitata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa’ e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa e’ iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa’ e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa’ semplificata a responsabilita’ limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.”.

Dopo il primo comma dell’art. 2484 del codice civile, e’ inserito il seguente: “La societa’ semplificata a responsabilita’ limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di eta’ di cui all’articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci.”.

Modifica dell’art. 2630 c.c. – Sanzioni Registro delle Imprese

L’art. 9 della Legge n. 180/2011 ha modificatol’art. 2630 c.c.

Dal 15 novembre 2011 la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di omesso o tardivo deposito delle denunce, domande e depositi destinati al Registro delle Imprese,

I nuovi importi si applicano agli adempimenti per i quali il 14/11/2011 era l’ultimo giorno utile per il deposito nei termini. Per gli adempimenti che al 14/11/2011 risultavano già sanzionabili (depositati oltre i termini), si applicano invece le precedenti disposizioni normative ed i relativi importi.

Art. 2630 CC: Sanzioni pecuniarie applicate per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi – relativamente a società e consorzi – presso il Registro delle Imprese (esclusi i bilanci):

Fino al 14/11/2011  min. euro 206,00 – max euro 2.065 – ridotta euro 412,00

Dal 15/11/2011 (entro 30 gg dalla scadenza) min euro 34,33 – max euro 344,00 – ridotta euro 68,66

Dal 15/11/2011 (oltre 30 dalla scadenza) min euro 103,00 – max euro 1.032,00 – ridotta euro 206,00

Art. 2630 CC, comma 2: Sanzioni pecuniarie applicate per omesso deposito del bilancio:

Fino al 14/11/2011  min. euro 274,67 – max euro 2.753,33 – ridotta euro 549,34

Dal 15/11/2011 (entro 30 gg dalla scadenza) min euro 45,78 – max euro 458,67 – ridotta euro 91,56

Dal 15/11/2011 (oltre 30 dalla scadenza) min euro 137,33 – max euro 1.376,00 – ridotta euro 274,66

Il pagamento in misura ridotta chiude il procedimento sanzionatorio ed è consentito se effettuato entro 60 giorni dalla notifica della violazione.

Atto di pignoramento quote di Srl

La partecipazione di Srl può formare oggetto di pignoramento art. 2471 c.c. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il soggetto legittimato al deposito nel Registro delle Imprese è il pignorante ovvero l’amministratore della società le cui quote sono oggetto del provvedimento cautelare, l’avvocato munito della procura alla lite conferitagli dal pignorante.

Società tra Professionisti S.t.p.

L’art. 10, co. 3-11, L. 183/2011 prevede la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate

3. E’ consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;

b) l’amministrazione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonchè dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purchè in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;

c) criteri e modalità affinche l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta.

8. la società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.

9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

Norma in materia di Certificati e Dichiarazioni Sostituitive

L’Art.15, co 1, lett. a),b),c) e d), L. 183/2011 – Dal primo gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47  (dichiarazione sostitutiva – autocertificazione).

Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonchè tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.

SUAP – Telematizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive

Dal 29 marzo 2011 (entrata in vigore del DPR 160/2010, art. 5), lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) diventa telematico. Le denunce riguardanti attività non soggette ad autorizzazione, ma vincolate al solo possesso di requisiti morali e professionali autocertificabili nella S.C.I.A., segnalazione certificata di inizio attività, devono essere inviate al SUAP con modalità telematica.

Dal 1° ottobre 2011 (entrata in vigore dell’art. 7 del DPR 160/2010), anche le attività soggette ad autorizzazione vengono gestite telematicamente tramite il SUAP.