Reti d’Impresa

Nella nuova Modulistica Registro Imprese Fedra 6.6 è prevista la gestione di pratiche per Reti d’impresa (art. 42 DL 78/2010- L.122/2010). La normativa, stabilisce che il contratto di rete, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e’ soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui e’ iscritto ciascun partecipante, e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e’ stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

Per semplificare l’iscrizione del contratto nella sezione del registro delle imprese,  le imprese partecipanti scelgono l’impresa di riferimento, e solo questa presentara’ l’iscrizione completa del contratto di rete, mentre le altre imprese partecipanti presenteranno una comunicazione riportante nella modulistica solo gli estremi di registrazione, il nome del contratto e il codice fiscale dell’impresa di riferimento.

Si precisa che l’impresa di riferimento puo’ essere diversa dal soggetto mandatario comune previsto dalla normativa.

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Reti d’Impresa – Art. 42 DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010

1. (( Soppresso ))
2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi ((dei commi successivi )) competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonche’ la possibilita’ di stipulare convenzioni con l’A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 2-bis. Il comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e’ sostituito dal seguente:
«4-ter. Con il contratto di rete piu’ imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita’ innovativa e la propria competitivita’ sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni
o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu’ attivita’ rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto puo’ anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
b) l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacita’ competitiva dei partecipanti e le modalita’ concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalita’ di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonche’ le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento puo’ avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalita’ di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o piu’ parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonche’ le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l’organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento nonche’ all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita’ o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita’ della provenienza;
f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e’ stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonche’, se il contratto prevede la modificabilita’ a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalita’ di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo».
2-ter. Il comma 4-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e’ sostituito dal seguente:
«4-quater. Il contratto di rete e’ soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui e’ iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e’ stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari».
2-quater. Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell’esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva e’ utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete. L’asseverazione e’ rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto.
L’Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non puo’, comunque, superare il
limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
2-quinquies. L’agevolazione di cui al comma 2-quater puo’ essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare; per il periodo di imposta successivo l’acconto delle imposte dirette e’ calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All’onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2011 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l’anno 2011 e a 14 milioni di euro per l’anno 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l’anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-sexies. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalita’ di attuazione dell’agevolazione di cui al comma 2-quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2-quinquies.
2-septies. L’agevolazione di cui al comma 2-quater e’ subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. ))

Sindaco Unico nelle Srl e Spa

La Legge 35/2012 di conversione con modificazioni del DL 5/2012, ed entrata in vigore il 07.04.2012, ha modificato l’art. 2477 del c.c. (Sindaco e revisione legale dei conti) apportando delle modifiche alla nuova disciplina riguardante l’iscrizione del sindaco unico nelle SRL e nelle SPA.

Per le SRL (art. 2477 c.c.) viene confermato quanto già stabilito dall’art. 35 del  DL  n. 5/12:

L’atto costitutivo puo’ prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo  o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo e’ costituito da un solo membro effettivo. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se:

  • il capitale sociale è pari o superiore a quello minimo stabilito per le Società per Azioni

oppure se, per la società, ricorrono i seguenti presupposti:

  • la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
  • per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis.

Per le SPA (art. 2397 c.c.)
L’art 14 della legge 183/2011 aveva introdotto la possibilità anche per le SPA di nominare, entro certi parametri , il sindaco unico, confermato con modifiche dall’art. 35 del DL 5/2012, ma la Legge n. 35/2012, che è entrata in vigore il 7/4/2012, non ha confermato quanto previsto dall’art. 35 DL 5/2012, abrogando di fatto il comma 3 dell’art. 2397 c.c., introdotto dall’art. 14 della legge n. 183/2011, pertanto per le Spa la nomina del  collegio sindacale rimane sempre obbligatorio.

 Norme di riferimento

Legge 12 novembre 2011, n. 183 – art. 14 co. 13 e 14

Co. 13. L’articolo 2477 del codice civile e’ cosi’ sostituito:

Art. 2477. – (Sindaco e revisione legale dei conti).

L’atto costitutivo puo’ prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.

La nomina del sindaco e’ obbligatoria se il capitale sociale non e’ inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del sindaco e’ altresi’ obbligatoria se la societa’:

a) e’ tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una sociata’ obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis.

L’obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di societa’ per azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e’ esercitata dal sindaco.

L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Co. 14. All’articolo 2397 del codice civile e’ aggiunto , in fine, il seguente comma:

Per le societa’ aventi ricavi o patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro lo statuto puo’ prevedere che l’organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

DL 9 febbraio 2012, n. 5 – art. 35

1. L’articolo 2397, terzo comma, del codice civile e’ sostituito dal seguente:

Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

2. All’articolo 2477 del codice civile:

a) il primo comma e’ sostituito dal seguente:

L’atto costitutivo puo’ prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo  o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo e’ costituito da un solo membro effettivo.

b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole:

“del sindaco” sono sostituite dalle seguenti:  “dell’organo di controllo o del revisore”;

c) il quinto comma e’ sostituito dal seguente:

“Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le societa’ per azioni”.

Nuove specifiche tecniche programmi per comunicazioni al Registro delle Imprese

Con Decreto direttoriale del 18 ottobre 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del Registro delle imprese/REA.

La nuove specifiche tecniche (versione 6.7) sono entrate in vigore dal 1° febbraio 2014 e saranno obbligatoria dal 1° aprile 2014, di conseguenza, è obbligatorio utilizzare i programmi informatici che hanno recepito le nuove specifiche tecniche, come la nuova release del software ComUnica Starweb, del software Fedra (FedraPlus 06.70) o altri programmi equivalenti.
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Con Decreto direttoriale del 29 novembre 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le nuove specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del Registro delle imprese/REA.

Le nuove specifiche tecniche sono entrate in vigore dal 9 marzo 2012 e saranno obbligatorie dall’8 maggio 2012, di conseguenza, i programmi informatici creati sulla base delle precedenti specifiche Fedra Plus 6.5 e software equivalenti non potranno più essere utilizzati.
Inoltre la nuova releas del software FedraPlus 6.6 non contiene più i modelli digitali relativi alle imprese individuali (I1 e I2), pertanto per tutti gli adempimenti riguardanti le imprese individuali, dovrà essere necessariamente utilizzato il programma  ComunicaStarweb o programmi equivalenti.

Servizi PBR

Sportello Telematico Pratiche Amministrative – Comunicazione Unica

Dal 2010 grazie alla Comunicazione Unica gestiamo contemporaneamente gli adempimenti telematici nei confronti delle Camere di Commercio, dell’Agenzia delle Entrate, dell’INAIL, dell’INPS e dei SUAP.

  • Sportello Telematico Comunicazione Unica (Registro Imprese – Agenzia Entrate –  INPS – INAIL – SUAP)
  • Sportello Telematico Certificati e Visure delle CCIAA Italiane
  • Ufficio Registrazione InfoCert – rilascio firma digitale
  • Distributore InfoCert PEC – posta elettronica certificata
  • Intermediari Agenzia Entrate – registrazione telematica contratti d’affitto
  • Scia Telematica SUAP dei Comuni Italiani
  • Servizi su tutto il territorio nazionale