Modifica dell’art. 2630 c.c. – Sanzioni Registro delle Imprese

L’art. 9 della Legge n. 180/2011 ha modificatol’art. 2630 c.c.

Dal 15 novembre 2011 la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di omesso o tardivo deposito delle denunce, domande e depositi destinati al Registro delle Imprese,

I nuovi importi si applicano agli adempimenti per i quali il 14/11/2011 era l’ultimo giorno utile per il deposito nei termini. Per gli adempimenti che al 14/11/2011 risultavano già sanzionabili (depositati oltre i termini), si applicano invece le precedenti disposizioni normative ed i relativi importi.

Art. 2630 CC: Sanzioni pecuniarie applicate per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi – relativamente a società e consorzi – presso il Registro delle Imprese (esclusi i bilanci):

Fino al 14/11/2011  min. euro 206,00 – max euro 2.065 – ridotta euro 412,00

Dal 15/11/2011 (entro 30 gg dalla scadenza) min euro 34,33 – max euro 344,00 – ridotta euro 68,66

Dal 15/11/2011 (oltre 30 dalla scadenza) min euro 103,00 – max euro 1.032,00 – ridotta euro 206,00

Art. 2630 CC, comma 2: Sanzioni pecuniarie applicate per omesso deposito del bilancio:

Fino al 14/11/2011  min. euro 274,67 – max euro 2.753,33 – ridotta euro 549,34

Dal 15/11/2011 (entro 30 gg dalla scadenza) min euro 45,78 – max euro 458,67 – ridotta euro 91,56

Dal 15/11/2011 (oltre 30 dalla scadenza) min euro 137,33 – max euro 1.376,00 – ridotta euro 274,66

Il pagamento in misura ridotta chiude il procedimento sanzionatorio ed è consentito se effettuato entro 60 giorni dalla notifica della violazione.