Accesso dei giovani alla costituzione di societa’ a responsabilita’ limitata

L’art. 3 del Decreto Legge n. 1 del 24/01/2012 , ha introdotto la possibilità di costituire un nuovo modello di società: la Società semplificata a responsabilità limitata’ (nuovo art. 2463 bis c.c.).

Con decreto interministeriale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard delle società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

Il decreto interministeriale n. 138 del 23/06/2012, che ha approvato lo statuto standard della Srl semplificata, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14/08/2012 ed è entrato in vigore il 29/08/2012.

Art. 2463-bis

La società semplificata a responsabilità limitata puo’ essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta’ alla data della costituzione.

L’atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di societa’ semplificata a responsabilita’ limitata e il comune ove sono poste la sede della societa’ e le eventuali sedi secondarie;

3) l’ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8 ) del secondo comma dell’articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione.

L’atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e’ stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2329. L’iscrizione e’ effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

L’ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all’iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l’articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l’iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l’iscrizione con decreto.

Il verbale recante modificazioni dell’atto costitutivo deliberate dall’assemblea dei soci e’ redatto per scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto. L’atto di trasferimento delle partecipazioni e’ redatto per scrittura privata ed e’ depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e’ stabilita la sede sociale.

Quando il singolo socio perde il requisito d’eta’ di cui al primo comma, se l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della societa’, e’ escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l’articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di eta’ in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l’assemblea per deliberare la trasformazione della societa’, in mancanza si applica l’articolo 2484.

La denominazione di societa’ semplificata a responsabilita’ limitata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa’ e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa e’ iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa’ e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa’ semplificata a responsabilita’ limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.”.

Dopo il primo comma dell’art. 2484 del codice civile, e’ inserito il seguente: “La societa’ semplificata a responsabilita’ limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di eta’ di cui all’articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci.”.

Società semplificata a responsabilità limitata

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