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Autorizzazioni Commerciali


Riforma del Commercio
 
Decreto Bersani 114/98 

Dal 24 Aprile 1999 è entrato definitivamente in vigore il decreto Bersani 114/98 relativo alla disciplina/liberalizzazione del commercio. I punti qualificanti del Decreto Legislativo di interesse del Registro delle Imprese sono i seguenti:

  • Abolizione del Registro Esercenti il Commercio, tranne che per le attività di Somministrazione al Pubblico di alimenti e Bevande (in alcune regioni è stato abolito anche per la somministrazione,tipo la regione lombardia legg. 30 del 24.12.2003 con entrata in vigore il 13.01.2004) ed Imprese Turistiche (successivamente abolito ai sensi dell'art. 11 punto 4 della legge 29 marzo 2001 n. 135).

  • Introduzione di due settori merceologici - Alimentari (per il quale continuano ad essere necessari appositi requisiti professionali nonostante sia stato abolito il Rec) e non Alimentari in sostituzione delle vecchie Tabelle merceologiche.

In base alle istruzioni della nuova modulistica del registro Imprese andranno comunque specificati almeno i titoli dei prodotti in modo dettagliato: prodotti alimentari, prodotti ortofrutticoli, dolciumi, prodotti carnei, prodotti ittici, supermercato, articoli di vestiario, prodotti tessili, oggetti preziosi, mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi e multimediali, libri ed altre pubblicazioni, prodotti per la persona, per la casa, per lo sport e il tempo libero, prodotti culturali, per l'edilizia, di meccanica, prodotti vari, articoli relativi alla vendita di generi di monopolio, ricambi e accessori per i veicoli, prodotti parafarmaceutici, ristorante-pizzeria-trattoria, bar, discoteca, locale d'intrattenimento.

  • Abolizione dell'Albo dei commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici (ex L.125/'59). 
     

  • Abolizione delle autorizzazioni amministrative per l'apertura, l'ampliamento di superficie ed il trasferimento di sede dei cosiddetti Esercizi di Vicinato (pur rimanendo l'obbligo di inoltrare comunicazione al Comune d'interesse con apposito modello ministeriale).  

Sono "Esercizi di Vicinato" i negozi fino a 150 mq. nei Comuni fino a 10.000 abitanti o fino a 250 mq. nei Comuni oltre i 10.000 abitanti. Gli esercizi di vicinato nuovi devono avere una superficie inferiore ai 150 mq. anche se la popolazione è superiore ai 10.000, per il Comune di Milano. Apertura, Trasferimento sede ed ampliamento della superficie degli esercizi di vicinato assoggettati a comunicazione al comune decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (silenzio/assenso). Per il Comune di Milano, gli esercizi di vicinato aperti nel centro storico il termine per il silenzio-assenso è di 45 giorni. Al subingresso non si applica il periodo di 30 giorni previsto per l’apertura di un esercizio di vicinato. Nel caso di subingresso per causa di morte in un esercizio di commercio di prodotti alimentari senza che gli eredi siano in possesso del requisito professionale, è necessario presentare immediatamente la comunicazione riservandosi però di dimostrare il possesso del requisito professionale entro sei mesi dall’apertura della successione. Per le denuncie di subingresso in esercizi di vicinato non occorre più richiedere come allegati domanda di voltura nella licenza e contratto di compravendita.

  • Obbligo dell'autorizzazione amministrativa comunale per le attività commerciali esercitate nelle medie e nelle grandi strutture di vendita.

Attività di vendita di prodotti a favore dei dipendenti esercitati negli spacci interni, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali assoggettata ad apposita comunicazione al comune decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (silenzio/assenso). Vendita tramite apparecchi automatici assoggettata ad apposita comunicazione al comune decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (silenzio/assenso). Vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione "o altri sistemi di comunicazione" assoggettata a comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (silenzio/assenso). Vendita al dettaglio e raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori assoggettata a comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza e l'attività decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (silenzio/assenso). Il commercio elettronico può essere fatto rientrare, per ora, in attesa di eventuali successive regolamentazioni nelle disposizioni della vendita tramite televisione o altri sistemi di comunicazione (vedere circolare del Ministero dell’Industria 01/06/2000).

 

L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:

  1. non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno o entro due se trattasi di grande struttura;

  2. sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno.

Per gli esercizi di vicinato, la sospensione dell’attività corrisponde alla comunicazione di chiusura dell’esercizio.

Divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe stabilite dalla Regione).

  • Permanenza dell'art. 56 del D.M. 375/88 (R.E.C.) per i titolari di farmacie, di rivendite di generi di monopolio, di distributori di carburanti.

  • Gli esercizi pubblici di somministrazione e gli alberghi-ostelli (attività ricettive) restano assoggettate rispettivamente alle leggi 287/91 e 217/83.

In questi ultimi due casi occorre ancora richiedere l'iscrizione al R.E.C. e l'autorizzazione comunale in caso di apertura e copia della domanda di voltura di autorizzazione in caso di subingresso per contratto di compravendita o di affitto.

L’impresa industriale che vende i propri prodotti non è sottoposta alle norme del decreto solo se i locali di vendita sono adiacenti al complesso produttivo.

In caso di società, i requisiti professionali per il settore alimentare è sufficiente che siano posseduti da un legale rappresentante o da un preposto. In quest’ultimo caso la persona dovrà essere designata con "apposito atto". Tra gli altri, vale come requisito professionale l’essere stati iscritti al Rec per tabelle alimentari, per un periodo anche limitato, nel quinquiennio aprile 1994-aprile 1999.  

 

Adempimenti connessi al Commercio all'Ingrosso  

La denuncia di inizio di attività per il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:  

REQUISITI MORALI

Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

  • coloro che sono stati dichiarati falliti;

  • coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo di tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

  • coloro che hanno riportato una condanna e pena detentiva accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II ed VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

  • coloro che hanno riportato due o più condanne o pena detentiva o pena pecuniari, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442,444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

  • coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 

Il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta.

In caso di concessione della sospensione condizionale della pena, il divieto si estingue dopo 5 anni a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

I requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali la legge prevede l’accertamento antimafia (d.lgs.252/98), quindi dai titolari per le imprese individuali; da tutti i soci per le snc; dai soci accomandatari per le Sas; dai legali rappresentanti e da tutti i componenti dell’organo amministrativo per le Srl, le Spa, le cooperative, le associazioni e gli enti; dal loro rappresentante in Italia per le società estere.

 

REQUISITI PROFESSIONALI  

  • a ver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione;

  • aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

  • essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro esercenti il commercio di cui alla Legge 426/71.

Se l'attività commerciale viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali e professionale (quando previsti) è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale.

La denuncia di inizio attività per il Commercio all'Ingrosso di prodotti non alimentari è assoggettata al solo possesso dei requisiti morali.

Gli accertamenti sulla validità dei requisiti devono essere effettuati dall'Ufficio Registro delle Imprese.

Le denuncie di iscrizione, di variazione attività nonché quelle di inizio attività, apertura di U.L devono essere corredate dalla modulistica integrativa per il commercio all’ingrosso.

Le società che effettuano il commercio all’ingrosso e cambiano gli amministratori devono far compilare ai nuovi amministratori le dichiarazioni relative ai requisiti morali e/o professionali. Gli accertamenti dell'Ufficio non comporteranno sospensioni delle denuncie inoltrate che seguiranno pertanto il normale iter previsto dal D.P.R. 581/95.

 

CESSAZIONI PER CHIUSURA DEFINITIVA DI ESERCIZIO  

Sul modello COM1 del Comune è giustamente indicato che l’attività "CESSERA’ PER..."(esempio: chiusura definitiva). Quindi questo fatto presuppone che la comunicazione in Comune avvenga prima dell’effettivo verificarsi dell’evento, come dice anche il decreto "...previa comunicazione al Comune". Quindi se si vuole cessare il 31/12, bisogna sicuramente presentarsi in Comune prima di tale data, non dopo.


Altri casi particolari:

A.  Il Comune di Milano ha predisposto dei modelli per l’apertura delle forme speciali di vendita (vendita al domicilio del consumatore, vendita per corrispondenza, vendita via internet, vendita in spacci interni, vendita tramite sistemi televisivi); non è comunque vincolante il loro utilizzo.

B.  La modifica di categorie all’interno dello stesso settore merceologico va denunciata solo alla Cciaa.

C.  Nel caso di subingressi di esercizi già esistenti con superficie di vendita tra i 150 metri quadrati e i 250, per il Comune di Milano, basta il modello di comunicazione, non la richiesta di autorizzazione.

D. Per l’affido in gestione di reparto, vedere il punto 12 della circolare ministeriale n.3467/c del 28/5/1999.

Per il commercio all’ingrosso dei prodotti alimentari, anche la ditta individuale, può far valere come requisito professionale "aver prestato la propria opera per almeno 2 anni negli ultimi 5 in imprese nel settore" anche se il mod.A39 non lo prevede; cosi come l’agente di commercio nel settore alimentare ha maturato il requisito.

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