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Informazioni Generali

II Registro delle Imprese
(Art. 8 Legge n. 580 del 1993)

Normativa  
Il Registro delle Imprese è un pubblico registro nel quale si devono iscrivere gli atti e i fatti previsti dalla legge (art. 2188 Cod. Civ.).
La disciplina normativa del Registro delle Imprese è dettata dal codice civile (artt. da 2188 a 2202), dal citato art. 8 della L. 580/93 e dal D.P.R. 581/95 (Regolamento di attuazione).  
Dall’esame delle norme si possono ricavare i principi operativi e gli aspetti fondamentali del Registro delle Imprese :

  1. il Registro delle Imprese avrà un ambito di competenza provinciale;

  2. la tenuta del Registro è affidata alla Camera di Commercio sotto la vigilanza di un Giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia;

  3. l’ufficio è retto da un Conservatore;

  4. nel Registro delle Imprese devono iscriversi tutti gli imprenditori, sia grandi che piccoli, sia commerciali che agricoli, sia collettivi che individuali;

  5. Oltre alla Sezione Ordinaria, sono previste Sezioni Speciali all’interno del Registro delle Imprese.

Sezione ordinaria  
L’iscrizione nella Sezione Ordinaria, produce gli effetti di pubblicità dichiarativa o costitutiva previsti dal Codice Civile.

  • imprenditori individuali che esercitano un'attività commerciale, così come definita     dall'art. 2195 c.c.;

  • società in nome collettivo;

  • società in accomandita semplice;

  • società di capitali;

  • società cooperative;

  • società consortili;

  • consorzi con attività esterna;

  • gruppi europei di interesse economico;

  • aziende speciali di enti locali ex. L. 142/90;

  • consorzi tra enti locali ex. L. 142/90;

  • società estere con sede amministrativa/secondaria in Italia;

  • società estere con oggetto principale in Italia;

  • enti pubblici economici (aventi cioè per oggetto esclusivo o principale un'attività  commerciale).

Sezione speciale  
L’iscrizione nelle Sezioni Speciali, produce invece gli effetti di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.

  • imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.);

  • piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.);

  • società semplici;

  • imprese artigiane (queste imprese vanno annotate non iscritte in questa sezione);

  • società tra avvocati come da

Oltre all'iscrizione degli atti e dei fatti relativi ai soggetti di cui sopra, sono inoltre previsti:

  • l'iscrizione delle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento come previsto dal comma 2 e 3 dell'art. 2497 bis c.c.
  • l'iscrizione degli atti di trasferimento delle quote sociali di Srl (L. 310/93);
  • l'iscrizione degli atti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda (art. 2556 c.c., come modificato dalla L. 310/93);
  • il deposito dei bilanci (per i soggetti individuati dalla legge).

 II Repertorio Economico Amministrativo (REA)  

II Repertorio Economico Amministrativo (REA) é un'anagrafe che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrativo, non prevista ai fini dell’iscrizione  nel  Registro delle Imprese , e soprattutto non espressamente previsti dal Codice Civile, al fine di non privare la Pubblica Amministrazione di una serie di dati già presenti nell’ex  Registro Ditte, così come previsto dall'art. 8 , punto d) della L. 580/93 e dall'art. 9 del D.P.R. 581/95.

 

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