Il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222Pubblicato in data 26 novembre 2016 sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26.11.2016  con l’art. 6 – Disposizioni finali,  abroga l’art. 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  (non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all’autorità locale di Pubblica Sicurezza – Ex. TULPS – Testo unico leggi di pubblica sicurezza).

Pertanto, dal 11.12.2016 (entrata in vigore del decreto), i commercianti che intendono vendere cose antiche aventi valore artistico o usate non devono più presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ex art. 126 R.D. 18/6/31 n. 773, ma la sola segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa o forme speciali di vendita.
Conseguentemente, non è più dovuta la vidimazione dei REGISTRI di carico e scarico beni antichi e usati, di cui all’art. 247 del Regolamento di Pubblica Sicurezza – R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

 

Registro Carico e Scarico

Coloro i quali esercitano il commercio di cose antiche o usate, pur essendo legittimati ad avviare le relative attività senza dover sottostare a controlli nella fase di accesso al settore, saranno comunque tenuti ad annotare le relative transazioni sul registro previsto dal citato articolo 128 del TULPS. (Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 26/3/2018 n. 120995)

Commercio di cose antiche o usate

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