Registrazione dell’accordo di riduzione del canone di locazione

Risoluzione dell’agenzia delle entrate n.60/E del 28 giugno 2010 – Interpello registrazione dell’accordo di riduzione del canone di locazione.

A parere della direzione centrale dell’agenzia delle entrate, l’accordo di riduzione del canone inizialmente pattuito, oggetto della presenta istanza di interpello, deve escludersi alla riconducibilità tra gli eventi che devono obbligatoriamente essere portati a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria secondo le modalità di cui all’articolo 17 del TUR.

Né trova applicazione il principio sancito dall’articolo 19 del TUR …. evento … che dia luogo ad ulteriore liquidazione di imposta, come lo potrebbe sicuramente essere l’aumento contrattuale del canone di locazione.

Deve, quindi, ritenersi che, fatta salva l’ipotesi in cui il predetto accordo di riduzione del canone venga formalizzato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, non sussistano in capo ai contraenti l’obbligo di comunicare all’Amministrazione finanziaria la modifica contrattuale intervenuta.

Sì fa presente, tuttavia, che l’accordo di riduzione del canone può determinare la diminuzione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro come pure ai fini delle imposte dirette.

La facoltà di registrare volontariamente il nuovo accordo consentirà, dunque, alle parti contraenti di rendere edotta l’Amministrazione finanziaria circa il nuovo accordo intervenuto tra le stesse, rendendolo certo di fronte ai terzi (data certa).

Deve ritenersi che la previsione dettata dall’art. 5 della Tariffa trovi applicazione anche con riferimento alla registrazione volontaria di detto accordo che sconterà, pertanto, l’imposta in misura pari ad euro 67,00, e ai fini dell’imposta di bollo, soggetta, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, al tributo fin dall’origine di euro 14,62 (ora 16,00) per ogni foglio (4 pagine o 100 righe).

Articolo 19 D.L. 12 settembre 2014, n. 133 – Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione

La registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.

Scioglimento e cancellazione dal Registro delle Imprese società di persone a cura del socio amministratore/amministratore provvisorio

Art. 2272 del Codice Civile

La società si scioglie:

  1. per il decorso del termine;
  2. per il conseguimento dell’ oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
  3. per la volontà di tutti i soci;
  4. quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
  5. per le altre cause previste dal contratto

Comma 1) – per il decorso del termine, in assenza nei patti sociali di proroga tacita:

  • presentare al Registro delle Imprese dichiarazione da parte di tutti i soci dell’avvenuto scioglimento, della volonta di non proseguire l’attività e dell’ assenza di rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società, nei termini di trenta giorni dal verificarsi dell’evento, con contestuale richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.

Comma 2) – per il conseguimento dell’ oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo:

  • presentare al Registro delle Imprese dichiarazione da parte di tutti i soci dell’avvenuto scioglimento, e dell’ assenza di rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società, nei termini di trenta giorni dal verificarsi dell’evento, con contestuale richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.

Comma 4) – quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita:

  • presentare al Registro delle Imprese dichiarazione da parte dell’unico socio dell’avvenuto scioglimento, e dell’ assenza di rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società, nei termini di trenta giorni dal verificarsi dell’evento, con contestuale richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.

Art. 2323 Codice Civile

La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell’articolo 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.

  • Presentare al Registro delle Imprese dichiarazione da parte del socio accomandatario o dell’amministratore provvisiorio o da tutti i soci accomandanti dell’avvenuto scioglimento, e dell’assenza di rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società, nei termini di trenta giorni dal verificarsi dell’evento, con contestuale richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.

Modifica obbligo nomina organo controllo per Srl e Cooperative.

L’art. 20 comma 8 del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, entrato in vigore il 25 giugno 2014, ha abbrogato il secondo comma dell’art. 2477 c.c., rendendo non più obbligatorio la nomina dell’organo di controllo nel caso in cui il capitale sociale di una Srl o Coop sia uguale o superiore a quello minimo previsto per le Società per Azioni – Spa (ora fissato a euro 50.000,00 a seguito della modifica dell’art. 2327 del c.c. con l’art. 20 comma 7 del medesimo decreto legge).

Rimane invariato il comma 3 dell’art. 2477 del c.c. che prevede le altri condizioni in cui rimane l’obbligo della nomina dell’organo di controllo:

  1. società tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. sociètà controlla altra società con obbligo della revisione legale dei conti;
  3. società che supera per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dal comma 1 dell’art. 2435 bis. c.c. (1. totale attivo stato patrimoniale 3.125.000,00 euro – 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.250.000,00 euro – 3. numero dipendenti occupati in media nell’esercizio di 50 unità)

Meccatronica (Autoriparatori)

La Legge 11 dicembre 2012, n. 224 ha modificato l’articolo 1 della legge 05 febbraio 1992, n. 122 concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione, accorpando di fatto la meccanica con l’elettrauto nella nuova categoria di meccatronica:

Fino al 04 gennaio 2013:

  1. meccanica
  2. elettrauto
  3. carrozzeria
  4. gommista

Dal 05 gennaio 2013:

  1. meccatronica
  2. carrozzeria
  3. gommista

Dalla lettura della nuova normativa Legge 11 dicembre 2012, n. 224 e dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3659/C del 11.03.2013 si evince che:

per poter esercitare l’attività di meccatronica i requisiti tecno-professionali abilitanti, sia sotto forma di titolo abilitante sia come esperienza lavorativa, dovranno ricoprire a partire dal 05 gennaio 2013 ambedue i precedenti settori, meccanica e elettrauto. Nella valutazione dei titoli abilitanti (diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea, validi solo per una delle due precedenti attività meccanica o elettrauto) al fine di riconoscere i requisiti tecno-professionali per la nuova categoria di meccatronica, occorre valutare se nel corso di studio abbiano elementi di approfondimento che rispondano alla nuova normativa. Similmente per l’esperienza lavorativa qualificata, si dovrà valutare l’esperienza stessa non solo in relazione alla sezione meccanica o elettrauto a cui era abilitata l’officina presso la quale si è prestata la propria opera, ma anche in relazione all’effettivo lavoro svolto, tenendo presente della parziale sovrapposizione delle attività di meccanica e elettrauto dovuti alla nuova componentistica mista meccanica/elettrica, esempio cambio automatico, ABS, iniezione elettronica, centraline elettriche ecc. ecc. Tutti i soggetti che non rientrino nei casi precedenti potranno iniziare l’attività per la sola meccanica o elettrauto, impegnandosi ad estendere l’abilitazione e conseguentemente la propria attività all’intero settore della meccatronica entro un termine congruo e necessariamente più breve dei cinque anni previsto per le imprese già attive. Eccezione viene fatta per i soggetti che abbiano compiuto alla data del 05 gennaio 2013 cinquantacinque anni che potranno proseguire l’attività fino al compimento dell’età pensionistica.

L’art. 3 – Norme transitorie

1) Le imprese che alla data del 05 gennaio 2013 iscritte nel Registro delle Imprese abilitate sia all’attività di meccanica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica.

2) Le imprese che alla data del 05 gennaio 2013 iscritte nel Registro delle Imprese abilitate alla sola attività di meccanica o alla sola attività di elettrauto potranno proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi dalla data del 05 gennaio 2013 e entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica devono frequentare con esito positivo il corso professionale limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta, in mancanza del quale il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica.

3) Le persone che abbiano già compiute cinquantacinque anni alla data del 05 gennaio 2013 potranno proseguire l’attività fino al compimento dell’età pensionistica.

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3659/C del 11.03.2013

3. Conseguenza nell’individuazione dei requisiti a regime per l’esercizio dell’attività.

…….. Alla luce della meccatronica occorre considerare, in materia tecnica attinente l’attività, che il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea, in precedenza considerati validi solo per una delle due precedenti attività (meccanica o elettrauto) abbiano nel corso di studio elementi di approfondimento che rispondano alla nuova disciplina della meccatronica.

Similmente per l’esperienza qualificata (esperienza lavorativa) si dovrà valutare l’esperienza stessa non solo in relazione alla sezione (meccanica o elettrauto) a cui era abilitata l’officina presso cui ha prestato la propria attività come dipendente o titolare/socio, ma anche in relazione all’effettivo lavoro svolto nell’ambito delle proprie competenze, tenendo conto della precedente parziale sovrapposizione delle attività di meccanica e elettrauto.

Pertanto ove risulti (per tramite di dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal titolare/leg. rappresentante o da fatture) che abbia operato su sistemi complessi quali appunto, impianti di iniezione elettronica, impianti ABS, impianti ESP, impianti di raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, cambi automatici e sequenziali, centraline elettriche, ecc. ecc. non può essere negata l’esperienza necessaria per lo svolgimento dell’attività di meccatronica.

4. Conseguenza nell’individuazione dei requisiti per l’esercizio dell’attività nella fase transitoria.

……. In merito alla valutazione in concreto dei requisiti posseduti alla luce della nuova normativa (punto 3) vale sia per i tecnici che abilitano nuove imprese, che per le imprese già in attività. Queste ultime, in tal caso, possono superare la fase transitoria documentando tale circostanza , senza la necessità che il proprio titolare o il proprio tecnico frequentino corsi integrativi CHIEDENDO INVECE L’ISCRIZIONE PER LA NUOVA SEZIONE DELLA MECCATRONICA.

7. Applicazione parziale anche alle nuove imprese dei criteri desumibili dalle disposizioni transitorie per le imprese esistenti.

….. Oltre alla necessità di non bloccare la nascita di nuove imprese nel settore …..

A questo riguardo si ritiene che le disposizioni transitorie di cui all’articolo 3, comma 2, ………. possono essere eccezionalmente intese come applicabili anche a nuove imprese che intendano avviare nuove officine limitate a uno solo dei due diversi settori (meccanica – elettrauto) accorpati impegnandosi ad estendere l’abilitazione e conseguentemente la propria attività all’ intero settore della meccatronica entro un termine congruo e necessariamente più breve di cinque anni previsto per le imprese già attive.

Proroga fino al 04 gennaio 2023

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) art. 1, comma 1132, lettera d) ha modificato l’art. 3 comma 2 della legge 224/2012 prorogando di altri 5 anni, fino al 04 gennaio 2023, il termine per l’adeguamento dei requisiti  per l’esercizio dell’attività di meccatronica.

Agenti e rappresentanti di commercio, mediatori e spedizionieri – Nuove modalità di accesso all’attività

I decreti del Ministero dello Sviluppo Economico D. Lgs 26.03.2010, n. 59, e il DM attuativo del 26.10.2011 (entrati in vigore il 12 maggio 2012) hanno soppresso i ruoli mediatori, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri, stabilendo che:

  1. Le imprese che svolgono l’attività di agenti e rappresentanti di commercio, mediatori immobiliari, mediatori marittimi, spedizionieri devono depositare al Registro delle Imprese, entro il 12 maggio 2013, i dati aggiornati delle sedi, delle unità locali e dei soggetti abilitati che svolgono l’attività per conto dell’impresa (preposto), pena l’inibizione dell’attività.
    La comunicazione può essere firmata digitalmente dal soggetto obbligato, dal procuratore speciale munito di apposita procura o dal commercialista/esperto contabile incaricato.
  2. Le persone fisiche che risultano iscritte nei rispettivi ruoli ma non svolgono attualmente l’attività di agenti e rappresentanti di commercio, mediatori immobiliari, mediatori marittimi devono iscriversi entro il 12 maggio 2013 nell’apposita sezione REA al fine di salvaguardare i propri requisiti professionali (tale adempimento non riguarda gli spedizionieri).
    In caso di mancata iscrizione entro il termine indicato l’iscrizione nel soppresso ruolo costituirà requisito professionale per iniziare l’attività nei successivi 4 anni per i mediatori e nei successivi 5 anni per gli agenti e rappresentanti di commercio, dall’entrata in vigore dei decreti (12 maggio 2012). Questa denuncia deve essere obbligatoriamente firmata digitalmente dalla persona fisica che chiede l’iscrizione.
  3. Coloro che intendono iniziare l’attività di agenti e rappresentanti di commercio, mediatori immobiliari, mediatori marittimi, spedizionieri devono presentare al Registro delle Imprese della provincia dove intendono esercitare l’attività apposita segnalazione di inizio attività SCIA (per ogni sede o unità locali come previsto dall’art. 4 del DM 26.10.11) nominando almeno un soggetto, amministratore o preposto in possesso dei requisiti morali e professionali idonei allo svolgimento dell’attività.

Il precedente termine del 12 maggio è stato prorogato al 30 settembre 2013 con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2013.

La  Circolare 3662/C del 10 ottobre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico – reca indicazioni alle CCIAA relative alla gestione dell’attività di aggiornamento dei soppressi ruoli camerali, dopo la scadenza del termine ultimo di adempimento del 30 settembre 2013.

Le imprese che erano in attività alla data del 12 maggio 2012 e che non hanno provveduto ad aggiornare la loro posizione al Registro delle Imprese/REA alla scadenza del termine di proroga del 30 settembre 2013, sono soggette ad avvio di un procedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività da parte del Conservatore del Registro delel Imprese. Alle stesse imprese verrà quindi assegnato un termine di almeno 30 giorni per aggiornare la loro posizione. Scaduto tale termine, in assenza di adeguamento, si procederà al divieto di prosecuzione dell’attività, divieto che ove venisse disatteso, comporterà l’applicazione della sanzione per esercizio abusivo dell’attività (legge n. 39/1989, legge n. 204/1985, ecc.). In caso invece l’impresa si adegui, nei termini fissati dal Conservatore o prima che ricevi il procedimento di inibizione, si vedrà accetata la propria richiesta, sepur tardiva, e sarà soggetta al pagamento della sanzione REA.

Per quanto riguarda le persone fisiche che risultano inattive alla data del 12 maggio 2012 e che non hanno provveduto ad aggiornare la loro posizione all’apposita sezione del REA alla scadenza del termine di proroga 30 settembre 2013 non potranno richiedere l’iscrizione nell’apposita sezione REA. Tuttavia, nei quattro anni successivi alla data del 12 maggio 2012 per i mediatori o nei cinque anni successivi per gli agenti e rappresentanti, potranno fa valere la loro pregressa iscrizione nel sospeso ruolo quale requisito professionale per un futuro avvio dell’attività.

Sull’argomento  è intervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico  con apposito Parere n. 97453 del 07/04/2016, nel quale conferma che i soggetti iscritti nel soppresso ruolo che non hanno provveduto alla loro iscrizione nella sezione speciale persone fisiche del REA entro il 30 settembre 2013 conservano fino al 12 maggio 2016 la possibilità di far valere come requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività la loro vecchia iscrizione nel soppresso ruolo.
Nella stessa circolare il Ministero precisa, inoltre, che i titoli professionali qualificanti (titolo di studio, corso ed esame come previsto dalla legge n. 57 del 2001) sono titoli definitivi e non a scadenza che possono quindi essere fatti valere anche oltre il 12 maggio 2016.

 

Con la legge 21 settembre 2018, n.108 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n.91 del 25 luglio 2018), per la sola categoria degli Agenti e Rappresentanti di commercio  sono stati riaperti i termini per aggiornare telematicamente la loro posizione nel RI/REA, fino alla data del 31 dicembre 2018 potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso ruolo quale requisito professionale abilitante all’attività, ovvero per transitare nell’apposita sezione REA ai fini del mantenimento per eventuale futuro, avvio o ripresa della stessa. Sulla normativa è intervenuto, anche il Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare n. 3709/C del 19/10/2018.

 

La legge 145/2018, comma 1134, lettera b) – (Legge di bilancio 2019 in vigore dall’ 01/01/2019):
“Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all’articolo 43, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «, prima del 31 dicembre 2018,» sono soppresse;
b) i termini per l’iscrizione e l’aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data del 31 dicembre 2019.”

Reti d’Impresa

Nella nuova Modulistica Registro Imprese Fedra 6.6 è prevista la gestione di pratiche per Reti d’impresa (art. 42 DL 78/2010- L.122/2010). La normativa, stabilisce che il contratto di rete, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e’ soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui e’ iscritto ciascun partecipante, e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e’ stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

Per semplificare l’iscrizione del contratto nella sezione del registro delle imprese,  le imprese partecipanti scelgono l’impresa di riferimento, e solo questa presentara’ l’iscrizione completa del contratto di rete, mentre le altre imprese partecipanti presenteranno una comunicazione riportante nella modulistica solo gli estremi di registrazione, il nome del contratto e il codice fiscale dell’impresa di riferimento.

Si precisa che l’impresa di riferimento puo’ essere diversa dal soggetto mandatario comune previsto dalla normativa.

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Reti d’Impresa – Art. 42 DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010

1. (( Soppresso ))
2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi ((dei commi successivi )) competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonche’ la possibilita’ di stipulare convenzioni con l’A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 2-bis. Il comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e’ sostituito dal seguente:
«4-ter. Con il contratto di rete piu’ imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita’ innovativa e la propria competitivita’ sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni
o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu’ attivita’ rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto puo’ anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
b) l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacita’ competitiva dei partecipanti e le modalita’ concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalita’ di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonche’ le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento puo’ avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalita’ di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o piu’ parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonche’ le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l’organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento nonche’ all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita’ o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita’ della provenienza;
f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e’ stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonche’, se il contratto prevede la modificabilita’ a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalita’ di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo».
2-ter. Il comma 4-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e’ sostituito dal seguente:
«4-quater. Il contratto di rete e’ soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui e’ iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e’ stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari».
2-quater. Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell’esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva e’ utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete. L’asseverazione e’ rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto.
L’Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non puo’, comunque, superare il
limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
2-quinquies. L’agevolazione di cui al comma 2-quater puo’ essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare; per il periodo di imposta successivo l’acconto delle imposte dirette e’ calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All’onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2011 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l’anno 2011 e a 14 milioni di euro per l’anno 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l’anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-sexies. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalita’ di attuazione dell’agevolazione di cui al comma 2-quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2-quinquies.
2-septies. L’agevolazione di cui al comma 2-quater e’ subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. ))

Sindaco Unico nelle Srl e Spa

La Legge 35/2012 di conversione con modificazioni del DL 5/2012, ed entrata in vigore il 07.04.2012, ha modificato l’art. 2477 del c.c. (Sindaco e revisione legale dei conti) apportando delle modifiche alla nuova disciplina riguardante l’iscrizione del sindaco unico nelle SRL e nelle SPA.

Per le SRL (art. 2477 c.c.) viene confermato quanto già stabilito dall’art. 35 del  DL  n. 5/12:

L’atto costitutivo puo’ prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo  o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo e’ costituito da un solo membro effettivo. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se:

  • il capitale sociale è pari o superiore a quello minimo stabilito per le Società per Azioni

oppure se, per la società, ricorrono i seguenti presupposti:

  • la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
  • per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis.

Per le SPA (art. 2397 c.c.)
L’art 14 della legge 183/2011 aveva introdotto la possibilità anche per le SPA di nominare, entro certi parametri , il sindaco unico, confermato con modifiche dall’art. 35 del DL 5/2012, ma la Legge n. 35/2012, che è entrata in vigore il 7/4/2012, non ha confermato quanto previsto dall’art. 35 DL 5/2012, abrogando di fatto il comma 3 dell’art. 2397 c.c., introdotto dall’art. 14 della legge n. 183/2011, pertanto per le Spa la nomina del  collegio sindacale rimane sempre obbligatorio.

 Norme di riferimento

Legge 12 novembre 2011, n. 183 – art. 14 co. 13 e 14

Co. 13. L’articolo 2477 del codice civile e’ cosi’ sostituito:

Art. 2477. – (Sindaco e revisione legale dei conti).

L’atto costitutivo puo’ prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.

La nomina del sindaco e’ obbligatoria se il capitale sociale non e’ inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del sindaco e’ altresi’ obbligatoria se la societa’:

a) e’ tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una sociata’ obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis.

L’obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di societa’ per azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e’ esercitata dal sindaco.

L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Co. 14. All’articolo 2397 del codice civile e’ aggiunto , in fine, il seguente comma:

Per le societa’ aventi ricavi o patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro lo statuto puo’ prevedere che l’organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

DL 9 febbraio 2012, n. 5 – art. 35

1. L’articolo 2397, terzo comma, del codice civile e’ sostituito dal seguente:

Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

2. All’articolo 2477 del codice civile:

a) il primo comma e’ sostituito dal seguente:

L’atto costitutivo puo’ prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo  o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo e’ costituito da un solo membro effettivo.

b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole:

“del sindaco” sono sostituite dalle seguenti:  “dell’organo di controllo o del revisore”;

c) il quinto comma e’ sostituito dal seguente:

“Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le societa’ per azioni”.

Nuove specifiche tecniche programmi per comunicazioni al Registro delle Imprese

Con Decreto direttoriale del 18 ottobre 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del Registro delle imprese/REA.

La nuove specifiche tecniche (versione 6.7) sono entrate in vigore dal 1° febbraio 2014 e saranno obbligatoria dal 1° aprile 2014, di conseguenza, è obbligatorio utilizzare i programmi informatici che hanno recepito le nuove specifiche tecniche, come la nuova release del software ComUnica Starweb, del software Fedra (FedraPlus 06.70) o altri programmi equivalenti.
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Con Decreto direttoriale del 29 novembre 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le nuove specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del Registro delle imprese/REA.

Le nuove specifiche tecniche sono entrate in vigore dal 9 marzo 2012 e saranno obbligatorie dall’8 maggio 2012, di conseguenza, i programmi informatici creati sulla base delle precedenti specifiche Fedra Plus 6.5 e software equivalenti non potranno più essere utilizzati.
Inoltre la nuova releas del software FedraPlus 6.6 non contiene più i modelli digitali relativi alle imprese individuali (I1 e I2), pertanto per tutti gli adempimenti riguardanti le imprese individuali, dovrà essere necessariamente utilizzato il programma  ComunicaStarweb o programmi equivalenti.

Servizi PBR

Sportello Telematico Pratiche Amministrative – Comunicazione Unica

Dal 2010 grazie alla Comunicazione Unica gestiamo contemporaneamente gli adempimenti telematici nei confronti delle Camere di Commercio, dell’Agenzia delle Entrate, dell’INAIL, dell’INPS e dei SUAP.

  • Sportello Telematico Comunicazione Unica (Registro Imprese – Agenzia Entrate –  INPS – INAIL – SUAP)
  • Sportello Telematico Certificati e Visure delle CCIAA Italiane
  • Ufficio Registrazione InfoCert – rilascio firma digitale
  • Distributore InfoCert PEC – posta elettronica certificata
  • Intermediari Agenzia Entrate – registrazione telematica contratti d’affitto
  • Scia Telematica SUAP dei Comuni Italiani
  • Servizi su tutto il territorio nazionale

Società semplificata a responsabilità limitata

Accesso dei giovani alla costituzione di societa’ a responsabilita’ limitata

L’art. 3 del Decreto Legge n. 1 del 24/01/2012 , ha introdotto la possibilità di costituire un nuovo modello di società: la Società semplificata a responsabilità limitata’ (nuovo art. 2463 bis c.c.).

Con decreto interministeriale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard delle società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

Il decreto interministeriale n. 138 del 23/06/2012, che ha approvato lo statuto standard della Srl semplificata, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14/08/2012 ed è entrato in vigore il 29/08/2012.

Art. 2463-bis

La società semplificata a responsabilità limitata puo’ essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta’ alla data della costituzione.

L’atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di societa’ semplificata a responsabilita’ limitata e il comune ove sono poste la sede della societa’ e le eventuali sedi secondarie;

3) l’ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8 ) del secondo comma dell’articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione.

L’atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e’ stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2329. L’iscrizione e’ effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

L’ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all’iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l’articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l’iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l’iscrizione con decreto.

Il verbale recante modificazioni dell’atto costitutivo deliberate dall’assemblea dei soci e’ redatto per scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto. L’atto di trasferimento delle partecipazioni e’ redatto per scrittura privata ed e’ depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e’ stabilita la sede sociale.

Quando il singolo socio perde il requisito d’eta’ di cui al primo comma, se l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della societa’, e’ escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l’articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di eta’ in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l’assemblea per deliberare la trasformazione della societa’, in mancanza si applica l’articolo 2484.

La denominazione di societa’ semplificata a responsabilita’ limitata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa’ e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa e’ iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa’ e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa’ semplificata a responsabilita’ limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.”.

Dopo il primo comma dell’art. 2484 del codice civile, e’ inserito il seguente: “La societa’ semplificata a responsabilita’ limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di eta’ di cui all’articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci.”.