Iscrizione REA Associazioni

Associazioni e fondazioni con attività economica sussidiaria

In presenza di associazioni o fondazioni che svolgono un’attività economica in forma marginale e sussidiaria, rispetto allo scopo principale benefico, assistenziale, culturale etc., vi è l’obbligo di iscriversi nel REA (repertorio economico amministrativo) oltre all’attivazione del numero di partita iva.

Non sono tenuti all’iscrizione al REA e all’ apertura di una posizione IVA tutti quegli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale o attività commerciale in maniera occasionale.

L’articolo 1 decreto IVA prevede che l’iva si applichi sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’ esercizio di impresa. L’articolo l’articolo 4 chiarisce che, per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2134 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma d’impresa.

L’amministrazione finanziaria con R.M. N. 112/E/02 ha affermato che l’attività svolta dall’ente non commerciale, per essere considerata non rilevante ai fini fiscali, deve necessariamente possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. l’attività non deve rientrare tra quelle elencate nell’art. 2195 del c.c.;
  2. la prestazione di servizi deve essere conforme alle finalità istituzionali, cioè deve perseguire le finalità indicate nell’atto costitutivo/statuto dell’ente non commerciale;
  3. l’attività deve essere svolta senza un’organizzazione predisposta appositamente per la sua gestione;
  4. i corrispettivi non devono eccedere i costi di diretta imputazione, in pratica devono remunerare le spese senza che rappresentino un utile per l’ente.

Tipico esempio è quello delle associazioni sportive dilettantistiche che effettuano attività di sponsorizzazione che genera incassi di proventi o dei circoli che esercitano la somministrazione a pagamento ai propri associati.

Ricordiamo inoltre che per le attività si somministrazione, anche se rivolta ai soli associati, è necessario inoltrare una Scia al SUAP di competenza ai fini sanitari.

Modello Unificato Scia

Scia Unica dal 30 giugno 2017

La Conferenza Unica nella seduta del 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l’ANCI e l’UPI ha sancito il seguente accorto nei termini sotto indicati:

Art. 1 (Modulistica unificata e standardizzata)

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sono adottati i moduli unificati e standardizzati di cui all’ allegato 1 in materia di attività commerciali e assimilate e all’allegato 2 in materia di attività edilizia, nonché le relative istruzioni operative sull’utilizzo della nuova modulistica. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell’articolo 24, commi 2-bis, 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le Regioni adeguano entro il 20 giugno 2017, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I Comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il 30 giugno 2017. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

3. Le Regioni e i Comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli.

Art. 2 (Norma finale)

1. Con successivi accordi si procede al completamento dell’adozione dei moduli unificati e standardizzati per le attività di cui alla Tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, tenendo conto della frequenza dei procedimenti e delle attività, nonché agli eventuali aggiornamenti della modulistica già adottata.

Conservazione a norma dei messaggi PEC

Tutti i messaggi di posta certificata sono validi e opponibili ai terzi fino alla scadenza del certificato con cui il certificatore/gestore del servizio ha firmato digitalmente i messaggi (di solito i certificati hanno validità di tre anni dalla data del rilascio), qualora si voglia prolungare la validità legale dei messaggi, occorre apporre una marcatura temporale digitale prima che il certificato di firma sia giunto a scadenza. Tale marcatura temporale digitale prolunga la validità legale di dieci/venti anni, a partire dalla data di marcatura.

Il servizio di conservazione a norma dei messaggi di posta certificata offerto da parte di Infocert  marca temporalmente i messaggi e li archivia sui proprie server, da dove è possibile consultarli via web o estrarli per eventuale presentazione presso le autorità giudiziarie.

Le caselle PEC legalmail di Infocert hanno la possibilità di configurare un archivio di sicurezza che funge da backup dei messaggi, tale archivio non è da confondere con l’archiviazione sostitutiva  di cui sopra.

Commercio di cose antiche o usate

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222Pubblicato in data 26 novembre 2016 sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26.11.2016  con l’art. 6 – Disposizioni finali,  abroga l’art. 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  (non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all’autorità locale di Pubblica Sicurezza – Ex. TULPS – Testo unico leggi di pubblica sicurezza).

Pertanto, dal 11.12.2016 (entrata in vigore del decreto), i commercianti che intendono vendere cose antiche aventi valore artistico o usate non devono più presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ex art. 126 R.D. 18/6/31 n. 773, ma la sola segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa o forme speciali di vendita.
Conseguentemente, non è più dovuta la vidimazione dei REGISTRI di carico e scarico beni antichi e usati, di cui all’art. 247 del Regolamento di Pubblica Sicurezza – R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

 

Registro Carico e Scarico

Coloro i quali esercitano il commercio di cose antiche o usate, pur essendo legittimati ad avviare le relative attività senza dover sottostare a controlli nella fase di accesso al settore, saranno comunque tenuti ad annotare le relative transazioni sul registro previsto dal citato articolo 128 del TULPS. (Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 26/3/2018 n. 120995)

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati.

Decreto legislativo del 05/08/2015 n. 127 – In vigore dal 02/09/2015

Art. 1, comma 2.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell’economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall’Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all’allegato A del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 03 aprile 2013, n. 55.

A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l’utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite.

Art. 1, comma 3.

Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’ articolo 1 commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui e’ esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

Saranno previsti vantaggi per i soggetti che si avvalgono dell’opzione di trasmissione telematica in termini di riduzione degli adempimenti fiscali e contabili.

Costituzione Startup Srl con atto privato

Costituzione di Startup Srl, l’art. 4, comma 10-bis D.L. n. 3 del 2015 convertito con modificazioni in legge n. 33 del 2015 ha introdotto la possibilità, per le società stratup innovative di cui all’art. 25, comma 2 D.L. n. 179 del 2012, di formulare l’atto costitutivo e le successive modifiche secondo un modello uniforme di atto privato adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente da parte di ciascun contraente con le modalità previste dall’art. 24 del codice dell’amministrazione digitale D.L. 82 del 2005 .

Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio 2016 è stato redatto il modello standard di atto costitutivo e statuto di società a responsabilità limitata Startup e le modalità di deposito e conseguente iscrizione nel registro delle imprese, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2328 e ss. del codice civile.

Requisti:

  • meno di 60 mesi dalla data di domanda di iscrizione come start up, per le società già costituite ed attive;
  • totale del valore della produzione annua risultante dall’ultimo bilancio, approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuisce e non ha distribuito utili;
  • oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non costituita da una fusione, scissione o cessione di azienda o di ramo di azienda;

Inoltre alternativamente uno dei seguenti requiti:

Spese ricerca e sviluppo

Le spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione risultanti dall’ultimo bilancio approvato e descritte nella nota integrativa, per le nuove costituzioni tramite dichiarazione del legale rappresentante. Dal computo sono escludendo le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili, mentre sono contemplate  le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione, business plan, spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso.

Titolo di studio

Un terzo della forza lavoro complessiva, dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo, in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera

oppure

due terzi della forza lavoro complessiva, dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo, in possesso di laurea e che ha svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero

ovvero

in possesso di laurea magistrale ai sensi dellarticolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270

Brevetti

Titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Tassa Concessione Governativa attività soggette a verifica

La Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello n. 954 – 364/2014 del 27/08/2014 “tassa sulle concessioni governative” proposto dalla Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti, ha chiarito definitivamente che le iscrizioni delle attività nel Registro delle Imprese e nel REA soggette a SCIA, di  mediatore, agente o rappresentante di commercio, spedizioniere, mediatore marittimo, installatore di impianti, autoriparatore (gommista e meccatronica), impresa di pulizia, di facchinaggio e commercio all’ingrosso, avendo funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti, senza essere provvedimento autorizzativo all’esercizio dell’attività, non sono assoggettabili alla tassa sulle concessioni governative per cui non è dovuto il pagamento della Tassa di Concessione Governativa di Euro 168,00.

L’interpello presentava alcuni limiti, quindi non aveva ancora carattere risolutivo, pur tuttavia obbligando le cciaa ad una valutare dell’interpello, in forza di questa valutazione ogni Conservatore di ogni singola cciaa dispone se adeguarsi o meno,  fino a quando non intervenga un diverso e contrario pronunciamento della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate quale consulenza giuridica dovuta all’Unioncamere nazionale per conto di tutte le Camere di commercio.

Con propria nota del 13 ottobre 2015, l’ Agenzia delle entrate – Direzione Generale della Lombardia, in risposta all’interpello n. 904-682/2015 formulato dalle Camere di Commercio lombarde, ha chiarito che non è dovuta la tassa di concessione governativa per la presentazione al Registro delle Imprese o al REA, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA ) per le attività di installazione di impianti, autoriparazione, pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e facchinaggio. Risposta che si conforma all’esito dell’interpello n. 954-422/2015 della Camera di Commercio di Vibo Valentia.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Interpello

EXPO 2015 – SCIA semplificata per la vendita e somministrazione temporanea

Il modello SCIA semplificato potrà essere utilizzato per comunicare l’avvio di un’attività temporanea di vendita, somministrazione o degustazione, al pubblico durante la manifestazione Expo, sia all’interno del sito espositivo Expo, sia in locali ubicati nel territorio del Comune di Milano.

Comune di Milano, Asl Milano, Regione Lombardia e Società Expo 2015 S.p.A. hanno collaborato per elaborare un modello S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inizio Attività semplificato (approvato da Regione Lombardia tramite la D.G.R. 2947/2014).

Il modello SCIA semplificato è stato realizzato tenere conto delle specificità delle attività e degli operatori tra cui stranieri che parteciperanno all’Esposizione Universale del 2015 (Expo 2015).

Registrazione dei contratti di locazione

I contratti di locazione e affitto di beni immobili devono essere registrati dal locatore o conduttore qualunque sia l’ammontare del canone pattuito, entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza se anteriore, eccetto i contratti che non superano 30 giorni complessivi nell’anno, (regole generali)

Per le locazioni fra privati di immobili abitativi, c’è anche la possibilità di optare per un regime facoltativo,(cedolare secca), un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile), in più non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe.

I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, sull’attestazione della prestazione energetica dell’edificio (APE). La copia dell’APE deve essere, inoltre, allegata al contratto, fatta eccezione per i casi di locazione di singole unità immobiliari (art. 1 comma 7 del Dl 145/2013 coordinato con la Legge di conversione 9/2014) pena il pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria.

Il contratto di locazione può essere registrato:

  • utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, obbligatoria per i possessori di almeno 10 immobili;
  • richiedendo la registrazione in ufficio;
  • incaricando un intermediario abilitato;
L1 Locazione di immobile ad uso abitativo 2%
L2 Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo 2% del 70%
del canone
L3 Locazione di immobile a uso abitativo (contratto assoggettato ad IVA) € 67
L4 Locazione finanziaria di immobile a uso abitativo € 200
S1 Locazione di immobile a uso diverso dall’abitativo 2%
S2 Locazione di immobile strumentale con locatore soggetto ad IVA 1%
S3 Locazione finanziaria di immobile a uso diverso dall’abitativo € 200
T1 Affitto di fondo rustico 0,50%
T2 Affitto di fondo rustico agevolato € 67
T3 Affitto di terreni ed aree non edificabili, cave e torbiere 2%
T4 Affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio (contratto assoggettato ad IVA) € 67

Il versamento, per la prima annualità e della proroga, dell’imposta di registro non può essere inferiore a 67 euro.

Fattura Elettronica PA

La legge finanziaria 2008 prevede che i fornitori delle pubbliche amministrazioni devono emettere, trasmettere, conservare a norma le fatture, note, parcelle ecc. emesse nei confronti della PA (pubbliche amministrazioni) e degli enti pubblici nazionali, esclusivamente in forma elettronica.

Il Decreto del 3 aprile 2013 n. 55 prevede che a partire dal 6 giugno 2014 le amministrazioni centrali non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, mentre per le amministrazioni locali, il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89) fissa il termine di decorrenza al 31 marzo 2015.

La trasmissione delle fatture elettroniche deve essere effettuata attraverso il Sistema d’Interscambio (SDI), un sistema di ricezione, e di successivo inoltro alle amministrazioni destinatarie affidato all’Agenzia delle Entrate.

La FatturaPA ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 deve avere i seguenti requisiti:

  • contenuto rappresentato in formato XML, unico formato accettato dal Sistema di Interscambio;

  • apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura per garantirne l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto;

  • riferimento temporale in fase di emissione (data e ora di emissione);

  • contenuto immodificabile dall’emissione alla conservazione;

  • leggibilità e consultabile nel tempo del documento.

La Legge di stabilità del 2013 prevede che le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, è necessario quindi la conservazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale .