Iscrizione REA Associazioni

Associazioni e fondazioni con attività economica sussidiaria

In presenza di associazioni o fondazioni che svolgono un’attività economica in forma marginale e sussidiaria, rispetto allo scopo principale benefico, assistenziale, culturale etc., vi è l’obbligo di iscriversi nel REA (repertorio economico amministrativo) oltre all’attivazione del numero di partita iva.

Non sono tenuti all’iscrizione al REA e all’ apertura di una posizione IVA tutti quegli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale o attività commerciale in maniera occasionale.

L’articolo 1 decreto IVA prevede che l’iva si applichi sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’ esercizio di impresa. L’articolo l’articolo 4 chiarisce che, per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2134 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma d’impresa.

L’amministrazione finanziaria con R.M. N. 112/E/02 ha affermato che l’attività svolta dall’ente non commerciale, per essere considerata non rilevante ai fini fiscali, deve necessariamente possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. l’attività non deve rientrare tra quelle elencate nell’art. 2195 del c.c.;
  2. la prestazione di servizi deve essere conforme alle finalità istituzionali, cioè deve perseguire le finalità indicate nell’atto costitutivo/statuto dell’ente non commerciale;
  3. l’attività deve essere svolta senza un’organizzazione predisposta appositamente per la sua gestione;
  4. i corrispettivi non devono eccedere i costi di diretta imputazione, in pratica devono remunerare le spese senza che rappresentino un utile per l’ente.

Tipico esempio è quello delle associazioni sportive dilettantistiche che effettuano attività di sponsorizzazione che genera incassi di proventi o dei circoli che esercitano la somministrazione a pagamento ai propri associati.

Ricordiamo inoltre che per le attività si somministrazione, anche se rivolta ai soli associati, è necessario inoltrare una Scia al SUAP di competenza ai fini sanitari.