Fatturazione elettronica e trasmissione telematica

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati.

Decreto legislativo del 05/08/2015 n. 127 – In vigore dal 02/09/2015

Art. 1, comma 2.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell’economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall’Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all’allegato A del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 03 aprile 2013, n. 55.

A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l’utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite.

Art. 1, comma 3.

Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’ articolo 1 commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui e’ esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

Saranno previsti vantaggi per i soggetti che si avvalgono dell’opzione di trasmissione telematica in termini di riduzione degli adempimenti fiscali e contabili.

Costituzione Startup Srl con atto privato

Costituzione di Startup Srl, l’art. 4, comma 10-bis D.L. n. 3 del 2015 convertito con modificazioni in legge n. 33 del 2015 ha introdotto la possibilità, per le società stratup innovative di cui all’art. 25, comma 2 D.L. n. 179 del 2012, di formulare l’atto costitutivo e le successive modifiche secondo un modello uniforme di atto privato adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente da parte di ciascun contraente con le modalità previste dall’art. 24 del codice dell’amministrazione digitale D.L. 82 del 2005 .

Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio 2016 è stato redatto il modello standard di atto costitutivo e statuto di società a responsabilità limitata Startup e le modalità di deposito e conseguente iscrizione nel registro delle imprese, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2328 e ss. del codice civile.

Requisti:

  • meno di 60 mesi dalla data di domanda di iscrizione come start up, per le società già costituite ed attive;
  • totale del valore della produzione annua risultante dall’ultimo bilancio, approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuisce e non ha distribuito utili;
  • oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non costituita da una fusione, scissione o cessione di azienda o di ramo di azienda;

Inoltre alternativamente uno dei seguenti requiti:

Spese ricerca e sviluppo

Le spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione risultanti dall’ultimo bilancio approvato e descritte nella nota integrativa, per le nuove costituzioni tramite dichiarazione del legale rappresentante. Dal computo sono escludendo le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili, mentre sono contemplate  le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione, business plan, spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso.

Titolo di studio

Un terzo della forza lavoro complessiva, dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo, in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera

oppure

due terzi della forza lavoro complessiva, dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo, in possesso di laurea e che ha svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero

ovvero

in possesso di laurea magistrale ai sensi dellarticolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270

Brevetti

Titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.