EXPO 2015 – SCIA semplificata per la vendita e somministrazione temporanea

Il modello SCIA semplificato potrà essere utilizzato per comunicare l’avvio di un’attività temporanea di vendita, somministrazione o degustazione, al pubblico durante la manifestazione Expo, sia all’interno del sito espositivo Expo, sia in locali ubicati nel territorio del Comune di Milano.

Comune di Milano, Asl Milano, Regione Lombardia e Società Expo 2015 S.p.A. hanno collaborato per elaborare un modello S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inizio Attività semplificato (approvato da Regione Lombardia tramite la D.G.R. 2947/2014).

Il modello SCIA semplificato è stato realizzato tenere conto delle specificità delle attività e degli operatori tra cui stranieri che parteciperanno all’Esposizione Universale del 2015 (Expo 2015).

Registrazione dei contratti di locazione

I contratti di locazione e affitto di beni immobili devono essere registrati dal locatore o conduttore qualunque sia l’ammontare del canone pattuito, entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza se anteriore, eccetto i contratti che non superano 30 giorni complessivi nell’anno, (regole generali)

Per le locazioni fra privati di immobili abitativi, c’è anche la possibilità di optare per un regime facoltativo,(cedolare secca), un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile), in più non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe.

I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, sull’attestazione della prestazione energetica dell’edificio (APE). La copia dell’APE deve essere, inoltre, allegata al contratto, fatta eccezione per i casi di locazione di singole unità immobiliari (art. 1 comma 7 del Dl 145/2013 coordinato con la Legge di conversione 9/2014) pena il pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria.

Il contratto di locazione può essere registrato:

  • utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, obbligatoria per i possessori di almeno 10 immobili;
  • richiedendo la registrazione in ufficio;
  • incaricando un intermediario abilitato;
L1 Locazione di immobile ad uso abitativo 2%
L2 Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo 2% del 70%
del canone
L3 Locazione di immobile a uso abitativo (contratto assoggettato ad IVA) € 67
L4 Locazione finanziaria di immobile a uso abitativo € 200
S1 Locazione di immobile a uso diverso dall’abitativo 2%
S2 Locazione di immobile strumentale con locatore soggetto ad IVA 1%
S3 Locazione finanziaria di immobile a uso diverso dall’abitativo € 200
T1 Affitto di fondo rustico 0,50%
T2 Affitto di fondo rustico agevolato € 67
T3 Affitto di terreni ed aree non edificabili, cave e torbiere 2%
T4 Affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio (contratto assoggettato ad IVA) € 67

Il versamento, per la prima annualità e della proroga, dell’imposta di registro non può essere inferiore a 67 euro.

Fattura Elettronica PA

La legge finanziaria 2008 prevede che i fornitori delle pubbliche amministrazioni devono emettere, trasmettere, conservare a norma le fatture, note, parcelle ecc. emesse nei confronti della PA (pubbliche amministrazioni) e degli enti pubblici nazionali, esclusivamente in forma elettronica.

Il Decreto del 3 aprile 2013 n. 55 prevede che a partire dal 6 giugno 2014 le amministrazioni centrali non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, mentre per le amministrazioni locali, il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89) fissa il termine di decorrenza al 31 marzo 2015.

La trasmissione delle fatture elettroniche deve essere effettuata attraverso il Sistema d’Interscambio (SDI), un sistema di ricezione, e di successivo inoltro alle amministrazioni destinatarie affidato all’Agenzia delle Entrate.

La FatturaPA ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 deve avere i seguenti requisiti:

  • contenuto rappresentato in formato XML, unico formato accettato dal Sistema di Interscambio;

  • apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura per garantirne l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto;

  • riferimento temporale in fase di emissione (data e ora di emissione);

  • contenuto immodificabile dall’emissione alla conservazione;

  • leggibilità e consultabile nel tempo del documento.

La Legge di stabilità del 2013 prevede che le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, è necessario quindi la conservazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale .