Registrazione dell’accordo di riduzione del canone di locazione

Risoluzione dell’agenzia delle entrate n.60/E del 28 giugno 2010 – Interpello registrazione dell’accordo di riduzione del canone di locazione.

A parere della direzione centrale dell’agenzia delle entrate, l’accordo di riduzione del canone inizialmente pattuito, oggetto della presenta istanza di interpello, deve escludersi alla riconducibilità tra gli eventi che devono obbligatoriamente essere portati a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria secondo le modalità di cui all’articolo 17 del TUR.

Né trova applicazione il principio sancito dall’articolo 19 del TUR …. evento … che dia luogo ad ulteriore liquidazione di imposta, come lo potrebbe sicuramente essere l’aumento contrattuale del canone di locazione.

Deve, quindi, ritenersi che, fatta salva l’ipotesi in cui il predetto accordo di riduzione del canone venga formalizzato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, non sussistano in capo ai contraenti l’obbligo di comunicare all’Amministrazione finanziaria la modifica contrattuale intervenuta.

Sì fa presente, tuttavia, che l’accordo di riduzione del canone può determinare la diminuzione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro come pure ai fini delle imposte dirette.

La facoltà di registrare volontariamente il nuovo accordo consentirà, dunque, alle parti contraenti di rendere edotta l’Amministrazione finanziaria circa il nuovo accordo intervenuto tra le stesse, rendendolo certo di fronte ai terzi (data certa).

Deve ritenersi che la previsione dettata dall’art. 5 della Tariffa trovi applicazione anche con riferimento alla registrazione volontaria di detto accordo che sconterà, pertanto, l’imposta in misura pari ad euro 67,00, e ai fini dell’imposta di bollo, soggetta, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, al tributo fin dall’origine di euro 14,62 (ora 16,00) per ogni foglio (4 pagine o 100 righe).

Articolo 19 D.L. 12 settembre 2014, n. 133 – Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione

La registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.