Scioglimento e cancellazione dal Registro delle Imprese società di persone a cura del socio amministratore/amministratore provvisorio

Art. 2272 del Codice Civile

La società si scioglie:

  1. per il decorso del termine;
  2. per il conseguimento dell’ oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
  3. per la volontà di tutti i soci;
  4. quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
  5. per le altre cause previste dal contratto

Comma 1) – per il decorso del termine, in assenza nei patti sociali di proroga tacita:

  • presentare al Registro delle Imprese dichiarazione da parte di tutti i soci dell’avvenuto scioglimento, della volonta di non proseguire l’attività e dell’ assenza di rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società, nei termini di trenta giorni dal verificarsi dell’evento, con contestuale richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.

Comma 2) – per il conseguimento dell’ oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo:

  • presentare al Registro delle Imprese dichiarazione da parte di tutti i soci dell’avvenuto scioglimento, e dell’ assenza di rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società, nei termini di trenta giorni dal verificarsi dell’evento, con contestuale richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.

Comma 4) – quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita:

  • presentare al Registro delle Imprese dichiarazione da parte dell’unico socio dell’avvenuto scioglimento, e dell’ assenza di rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società, nei termini di trenta giorni dal verificarsi dell’evento, con contestuale richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.

Art. 2323 Codice Civile

La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell’articolo 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.

  • Presentare al Registro delle Imprese dichiarazione da parte del socio accomandatario o dell’amministratore provvisiorio o da tutti i soci accomandanti dell’avvenuto scioglimento, e dell’assenza di rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società, nei termini di trenta giorni dal verificarsi dell’evento, con contestuale richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.