Meccatronica (Autoriparatori)

La Legge 11 dicembre 2012, n. 224 ha modificato l’articolo 1 della legge 05 febbraio 1992, n. 122 concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione, accorpando di fatto la meccanica con l’elettrauto nella nuova categoria di meccatronica:

Fino al 04 gennaio 2013:

  1. meccanica
  2. elettrauto
  3. carrozzeria
  4. gommista

Dal 05 gennaio 2013:

  1. meccatronica
  2. carrozzeria
  3. gommista

Dalla lettura della nuova normativa Legge 11 dicembre 2012, n. 224 e dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3659/C del 11.03.2013 si evince che:

per poter esercitare l’attività di meccatronica i requisiti tecno-professionali abilitanti, sia sotto forma di titolo abilitante sia come esperienza lavorativa, dovranno ricoprire a partire dal 05 gennaio 2013 ambedue i precedenti settori, meccanica e elettrauto. Nella valutazione dei titoli abilitanti (diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea, validi solo per una delle due precedenti attività meccanica o elettrauto) al fine di riconoscere i requisiti tecno-professionali per la nuova categoria di meccatronica, occorre valutare se nel corso di studio abbiano elementi di approfondimento che rispondano alla nuova normativa. Similmente per l’esperienza lavorativa qualificata, si dovrà valutare l’esperienza stessa non solo in relazione alla sezione meccanica o elettrauto a cui era abilitata l’officina presso la quale si è prestata la propria opera, ma anche in relazione all’effettivo lavoro svolto, tenendo presente della parziale sovrapposizione delle attività di meccanica e elettrauto dovuti alla nuova componentistica mista meccanica/elettrica, esempio cambio automatico, ABS, iniezione elettronica, centraline elettriche ecc. ecc. Tutti i soggetti che non rientrino nei casi precedenti potranno iniziare l’attività per la sola meccanica o elettrauto, impegnandosi ad estendere l’abilitazione e conseguentemente la propria attività all’intero settore della meccatronica entro un termine congruo e necessariamente più breve dei cinque anni previsto per le imprese già attive. Eccezione viene fatta per i soggetti che abbiano compiuto alla data del 05 gennaio 2013 cinquantacinque anni che potranno proseguire l’attività fino al compimento dell’età pensionistica.

L’art. 3 – Norme transitorie

1) Le imprese che alla data del 05 gennaio 2013 iscritte nel Registro delle Imprese abilitate sia all’attività di meccanica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica.

2) Le imprese che alla data del 05 gennaio 2013 iscritte nel Registro delle Imprese abilitate alla sola attività di meccanica o alla sola attività di elettrauto potranno proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi dalla data del 05 gennaio 2013 e entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica devono frequentare con esito positivo il corso professionale limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta, in mancanza del quale il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica.

3) Le persone che abbiano già compiute cinquantacinque anni alla data del 05 gennaio 2013 potranno proseguire l’attività fino al compimento dell’età pensionistica.

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3659/C del 11.03.2013

3. Conseguenza nell’individuazione dei requisiti a regime per l’esercizio dell’attività.

…….. Alla luce della meccatronica occorre considerare, in materia tecnica attinente l’attività, che il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea, in precedenza considerati validi solo per una delle due precedenti attività (meccanica o elettrauto) abbiano nel corso di studio elementi di approfondimento che rispondano alla nuova disciplina della meccatronica.

Similmente per l’esperienza qualificata (esperienza lavorativa) si dovrà valutare l’esperienza stessa non solo in relazione alla sezione (meccanica o elettrauto) a cui era abilitata l’officina presso cui ha prestato la propria attività come dipendente o titolare/socio, ma anche in relazione all’effettivo lavoro svolto nell’ambito delle proprie competenze, tenendo conto della precedente parziale sovrapposizione delle attività di meccanica e elettrauto.

Pertanto ove risulti (per tramite di dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal titolare/leg. rappresentante o da fatture) che abbia operato su sistemi complessi quali appunto, impianti di iniezione elettronica, impianti ABS, impianti ESP, impianti di raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, cambi automatici e sequenziali, centraline elettriche, ecc. ecc. non può essere negata l’esperienza necessaria per lo svolgimento dell’attività di meccatronica.

4. Conseguenza nell’individuazione dei requisiti per l’esercizio dell’attività nella fase transitoria.

……. In merito alla valutazione in concreto dei requisiti posseduti alla luce della nuova normativa (punto 3) vale sia per i tecnici che abilitano nuove imprese, che per le imprese già in attività. Queste ultime, in tal caso, possono superare la fase transitoria documentando tale circostanza , senza la necessità che il proprio titolare o il proprio tecnico frequentino corsi integrativi CHIEDENDO INVECE L’ISCRIZIONE PER LA NUOVA SEZIONE DELLA MECCATRONICA.

7. Applicazione parziale anche alle nuove imprese dei criteri desumibili dalle disposizioni transitorie per le imprese esistenti.

….. Oltre alla necessità di non bloccare la nascita di nuove imprese nel settore …..

A questo riguardo si ritiene che le disposizioni transitorie di cui all’articolo 3, comma 2, ………. possono essere eccezionalmente intese come applicabili anche a nuove imprese che intendano avviare nuove officine limitate a uno solo dei due diversi settori (meccanica – elettrauto) accorpati impegnandosi ad estendere l’abilitazione e conseguentemente la propria attività all’ intero settore della meccatronica entro un termine congruo e necessariamente più breve di cinque anni previsto per le imprese già attive.

Proroga fino al 04 gennaio 2023

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) art. 1, comma 1132, lettera d) ha modificato l’art. 3 comma 2 della legge 224/2012 prorogando di altri 5 anni, fino al 04 gennaio 2023, il termine per l’adeguamento dei requisiti  per l’esercizio dell’attività di meccatronica.