Registrazione dell’accordo di riduzione del canone di locazione

Risoluzione dell’agenzia delle entrate n.60/E del 28 giugno 2010 – Interpello registrazione dell’accordo di riduzione del canone di locazione.

A parere della direzione centrale dell’agenzia delle entrate, l’accordo di riduzione del canone inizialmente pattuito, oggetto della presenta istanza di interpello, deve escludersi alla riconducibilità tra gli eventi che devono obbligatoriamente essere portati a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria secondo le modalità di cui all’articolo 17 del TUR.

Né trova applicazione il principio sancito dall’articolo 19 del TUR …. evento … che dia luogo ad ulteriore liquidazione di imposta, come lo potrebbe sicuramente essere l’aumento contrattuale del canone di locazione.

Deve, quindi, ritenersi che, fatta salva l’ipotesi in cui il predetto accordo di riduzione del canone venga formalizzato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, non sussistano in capo ai contraenti l’obbligo di comunicare all’Amministrazione finanziaria la modifica contrattuale intervenuta.

Sì fa presente, tuttavia, che l’accordo di riduzione del canone può determinare la diminuzione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro come pure ai fini delle imposte dirette.

La facoltà di registrare volontariamente il nuovo accordo consentirà, dunque, alle parti contraenti di rendere edotta l’Amministrazione finanziaria circa il nuovo accordo intervenuto tra le stesse, rendendolo certo di fronte ai terzi (data certa).

Deve ritenersi che la previsione dettata dall’art. 5 della Tariffa trovi applicazione anche con riferimento alla registrazione volontaria di detto accordo che sconterà, pertanto, l’imposta in misura pari ad euro 67,00, e ai fini dell’imposta di bollo, soggetta, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, al tributo fin dall’origine di euro 14,62 (ora 16,00) per ogni foglio (4 pagine o 100 righe).

Articolo 19 D.L. 12 settembre 2014, n. 133 – Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione

La registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.

Scioglimento e cancellazione dal Registro delle Imprese società di persone a cura del socio amministratore/amministratore provvisorio

Art. 2272 del Codice Civile

La società si scioglie:

  1. per il decorso del termine;
  2. per il conseguimento dell’ oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
  3. per la volontà di tutti i soci;
  4. quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
  5. per le altre cause previste dal contratto

Comma 1) – per il decorso del termine, in assenza nei patti sociali di proroga tacita:

  • presentare al Registro delle Imprese dichiarazione da parte di tutti i soci dell’avvenuto scioglimento, della volonta di non proseguire l’attività e dell’ assenza di rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società, nei termini di trenta giorni dal verificarsi dell’evento, con contestuale richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.

Comma 2) – per il conseguimento dell’ oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo:

  • presentare al Registro delle Imprese dichiarazione da parte di tutti i soci dell’avvenuto scioglimento, e dell’ assenza di rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società, nei termini di trenta giorni dal verificarsi dell’evento, con contestuale richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.

Comma 4) – quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita:

  • presentare al Registro delle Imprese dichiarazione da parte dell’unico socio dell’avvenuto scioglimento, e dell’ assenza di rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società, nei termini di trenta giorni dal verificarsi dell’evento, con contestuale richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.

Art. 2323 Codice Civile

La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell’articolo 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.

  • Presentare al Registro delle Imprese dichiarazione da parte del socio accomandatario o dell’amministratore provvisiorio o da tutti i soci accomandanti dell’avvenuto scioglimento, e dell’assenza di rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società, nei termini di trenta giorni dal verificarsi dell’evento, con contestuale richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.

Modifica obbligo nomina organo controllo per Srl e Cooperative.

L’art. 20 comma 8 del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, entrato in vigore il 25 giugno 2014, ha abbrogato il secondo comma dell’art. 2477 c.c., rendendo non più obbligatorio la nomina dell’organo di controllo nel caso in cui il capitale sociale di una Srl o Coop sia uguale o superiore a quello minimo previsto per le Società per Azioni – Spa (ora fissato a euro 50.000,00 a seguito della modifica dell’art. 2327 del c.c. con l’art. 20 comma 7 del medesimo decreto legge).

Rimane invariato il comma 3 dell’art. 2477 del c.c. che prevede le altri condizioni in cui rimane l’obbligo della nomina dell’organo di controllo:

  1. società tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. sociètà controlla altra società con obbligo della revisione legale dei conti;
  3. società che supera per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dal comma 1 dell’art. 2435 bis. c.c. (1. totale attivo stato patrimoniale 3.125.000,00 euro – 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.250.000,00 euro – 3. numero dipendenti occupati in media nell’esercizio di 50 unità)

Meccatronica (Autoriparatori)

La Legge 11 dicembre 2012, n. 224 ha modificato l’articolo 1 della legge 05 febbraio 1992, n. 122 concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione, accorpando di fatto la meccanica con l’elettrauto nella nuova categoria di meccatronica:

Fino al 04 gennaio 2013:

  1. meccanica
  2. elettrauto
  3. carrozzeria
  4. gommista

Dal 05 gennaio 2013:

  1. meccatronica
  2. carrozzeria
  3. gommista

Dalla lettura della nuova normativa Legge 11 dicembre 2012, n. 224 e dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3659/C del 11.03.2013 si evince che:

per poter esercitare l’attività di meccatronica i requisiti tecno-professionali abilitanti, sia sotto forma di titolo abilitante sia come esperienza lavorativa, dovranno ricoprire a partire dal 05 gennaio 2013 ambedue i precedenti settori, meccanica e elettrauto. Nella valutazione dei titoli abilitanti (diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea, validi solo per una delle due precedenti attività meccanica o elettrauto) al fine di riconoscere i requisiti tecno-professionali per la nuova categoria di meccatronica, occorre valutare se nel corso di studio abbiano elementi di approfondimento che rispondano alla nuova normativa. Similmente per l’esperienza lavorativa qualificata, si dovrà valutare l’esperienza stessa non solo in relazione alla sezione meccanica o elettrauto a cui era abilitata l’officina presso la quale si è prestata la propria opera, ma anche in relazione all’effettivo lavoro svolto, tenendo presente della parziale sovrapposizione delle attività di meccanica e elettrauto dovuti alla nuova componentistica mista meccanica/elettrica, esempio cambio automatico, ABS, iniezione elettronica, centraline elettriche ecc. ecc. Tutti i soggetti che non rientrino nei casi precedenti potranno iniziare l’attività per la sola meccanica o elettrauto, impegnandosi ad estendere l’abilitazione e conseguentemente la propria attività all’intero settore della meccatronica entro un termine congruo e necessariamente più breve dei cinque anni previsto per le imprese già attive. Eccezione viene fatta per i soggetti che abbiano compiuto alla data del 05 gennaio 2013 cinquantacinque anni che potranno proseguire l’attività fino al compimento dell’età pensionistica.

L’art. 3 – Norme transitorie

1) Le imprese che alla data del 05 gennaio 2013 iscritte nel Registro delle Imprese abilitate sia all’attività di meccanica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica.

2) Le imprese che alla data del 05 gennaio 2013 iscritte nel Registro delle Imprese abilitate alla sola attività di meccanica o alla sola attività di elettrauto potranno proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi dalla data del 05 gennaio 2013 e entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica devono frequentare con esito positivo il corso professionale limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta, in mancanza del quale il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica.

3) Le persone che abbiano già compiute cinquantacinque anni alla data del 05 gennaio 2013 potranno proseguire l’attività fino al compimento dell’età pensionistica.

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3659/C del 11.03.2013

3. Conseguenza nell’individuazione dei requisiti a regime per l’esercizio dell’attività.

…….. Alla luce della meccatronica occorre considerare, in materia tecnica attinente l’attività, che il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea, in precedenza considerati validi solo per una delle due precedenti attività (meccanica o elettrauto) abbiano nel corso di studio elementi di approfondimento che rispondano alla nuova disciplina della meccatronica.

Similmente per l’esperienza qualificata (esperienza lavorativa) si dovrà valutare l’esperienza stessa non solo in relazione alla sezione (meccanica o elettrauto) a cui era abilitata l’officina presso cui ha prestato la propria attività come dipendente o titolare/socio, ma anche in relazione all’effettivo lavoro svolto nell’ambito delle proprie competenze, tenendo conto della precedente parziale sovrapposizione delle attività di meccanica e elettrauto.

Pertanto ove risulti (per tramite di dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal titolare/leg. rappresentante o da fatture) che abbia operato su sistemi complessi quali appunto, impianti di iniezione elettronica, impianti ABS, impianti ESP, impianti di raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, cambi automatici e sequenziali, centraline elettriche, ecc. ecc. non può essere negata l’esperienza necessaria per lo svolgimento dell’attività di meccatronica.

4. Conseguenza nell’individuazione dei requisiti per l’esercizio dell’attività nella fase transitoria.

……. In merito alla valutazione in concreto dei requisiti posseduti alla luce della nuova normativa (punto 3) vale sia per i tecnici che abilitano nuove imprese, che per le imprese già in attività. Queste ultime, in tal caso, possono superare la fase transitoria documentando tale circostanza , senza la necessità che il proprio titolare o il proprio tecnico frequentino corsi integrativi CHIEDENDO INVECE L’ISCRIZIONE PER LA NUOVA SEZIONE DELLA MECCATRONICA.

7. Applicazione parziale anche alle nuove imprese dei criteri desumibili dalle disposizioni transitorie per le imprese esistenti.

….. Oltre alla necessità di non bloccare la nascita di nuove imprese nel settore …..

A questo riguardo si ritiene che le disposizioni transitorie di cui all’articolo 3, comma 2, ………. possono essere eccezionalmente intese come applicabili anche a nuove imprese che intendano avviare nuove officine limitate a uno solo dei due diversi settori (meccanica – elettrauto) accorpati impegnandosi ad estendere l’abilitazione e conseguentemente la propria attività all’ intero settore della meccatronica entro un termine congruo e necessariamente più breve di cinque anni previsto per le imprese già attive.

Proroga fino al 04 gennaio 2023

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) art. 1, comma 1132, lettera d) ha modificato l’art. 3 comma 2 della legge 224/2012 prorogando di altri 5 anni, fino al 04 gennaio 2023, il termine per l’adeguamento dei requisiti  per l’esercizio dell’attività di meccatronica.